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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41427/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ripetizione di somme asseritamente indebitamente versate in relazione a più rapporti bancari di conto corrente e conto anticipi. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che il cliente, agendo in ripetizione, non avesse assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa: non aveva prodotto i contratti di conto corrente e di conto anticipi, né l'intera sequenza degli estratti conto dal primo all'ultimo rapporto, sicché non era stato possibile verificare le contestazioni relative a interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, usura, commissioni di massimo scoperto indeterminate, anatocismo e spese non concordate. Con il ricorso per cassazione il cliente ha denunciato violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 117 TUB e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe addossato solo a lui l'onere probatorio, esonerando la banca dal provare le proprie difese e violando il principio di uguaglianza e il diritto di difesa. La Cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché basato sull'assunto, non riscontrato dalla sentenza impugnata, dell'inesistenza dei documenti contrattuali; ha inoltre osservato che la banca aveva contestato il deficit probatorio e che non era stato dimostrato che i contratti fossero inesistenti o non disponibili, né che fosse stato attivato il rimedio di acquisizione documentale ex art. 119 TUB o, in giudizio, ex art. 210 c.p.c. dopo previa richiesta alla banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta, in punto di diritto, la decisione della Corte d'appello secondo cui il cliente che agisce per la ripetizione di indebito in relazione a rapporti di conto corrente bancario deve provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto contenente le clausole contestate e della documentazione contabile necessaria. Ha richiamato il principio per cui non opera, in tale contesto, un automatismo di spostamento dell'onere probatorio in capo alla banca per mera vicinanza della prova, poiché ciascuna parte normalmente dispone del contratto al momento della sottoscrizione. Ha inoltre rilevato che il cliente avrebbe potuto procurarsi la documentazione tramite l'art. 119, comma 4, TUB e, se del caso, mediante istanza ex art. 210 c.p.c. previa richiesta infruttuosa alla banca, ma non aveva dimostrato di averlo fatto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sull'apprezzamento delle prove, ma la Corte non ravvisa violazione della norma nella decisione impugnata.

  • art. 167 c.p.c.

    Invocato per contestare la distribuzione degli oneri difensivi e probatori; la Corte esclude che la banca fosse esonerata dal contestare, ma conferma che l'onere principale restava sul cliente attore in ripetizione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che chi agisce per la ripetizione di indebito deve provare i fatti costitutivi della domanda e l'assenza della causa giustificativa dei pagamenti.

  • art. 117 TUB

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancanza di pattuizione scritta degli interessi e alle clausole economiche del rapporto; la Corte non accoglie la censura perché manca la prova documentale del contratto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale per lamentare disparità nell'onere della prova; la Corte non lo reputa violato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per asserita lesione del diritto di difesa; la Corte esclude la violazione.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993

    La Corte afferma che il cliente può ottenere, a proprie spese, copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni e che tale facoltà può essere strumentale alla prova in giudizio.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione può essere proposta in giudizio, ma solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca senza giustificazione e ricorrano i presupposti della norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo a rapporti bancari, l'attore deve provare i fatti costitutivi della domanda, producendo il contratto e la documentazione contabile necessaria a verificare le clausole asseritamente nulle o illegittime.
  • Il principio di vicinanza della prova non consente di addossare alla banca l'onere di provare la validità delle pattuizioni quando il cliente, di regola, ha ricevuto il contratto al momento della sottoscrizione e può procurarsi la documentazione tramite gli strumenti previsti dall'ordinamento.
  • La deduzione di nullità o irregolarità di clausole bancarie non può essere accolta in astratto, se manca la preventiva verifica del regolamento negoziale e della sequenza degli estratti conto.
  • L'istanza di esibizione documentale in giudizio richiede che il cliente abbia previamente richiesto la documentazione alla banca e che la mancata consegna sia ingiustificata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la decisione impugnata sulla base di circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza o non tempestivamente dedotte nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaOnere della provaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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