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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14276/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

L'originario attore aveva agito contro più soggetti chiedendo il risarcimento di euro 8.250.000, deducendo che un convenuto si era dolosamente reso inadempiente all'obbligo di trasferirgli il 50% delle quote di una società, e che le altre convenute avevano concorso nell'illecito avendo partecipato alla messa in liquidazione della società per eludere un sequestro giudiziario sulla quota intestata fiduciariamente. In via subordinata aveva anche proposto azione ex art. 2476 c.c. quale sostituto processuale della società, lamentando mala gestio e la successiva alienazione dell'azienda. Nel corso del giudizio aveva inoltre chiesto, in prima udienza, l'accertamento di nullità di una delibera assembleare sui compensi dell'amministratore e aveva collegato alla retrodatazione di tale delibera e alla falsità di bilancio ulteriori profili di responsabilità. Il Tribunale aveva respinto le domande verso le due convenute e condannato l'attore alle spese; la Corte d'appello aveva respinto l'appello principale dell'attore e accolto l'incidentale delle convenute sulle spese. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quindici motivi: i primi sette e parte del nono contestavano, soprattutto, l'inammissibilità delle nuove domande ex art. 183 c.p.c., la qualificazione della retrodatazione della delibera, l'omesso esame di questioni dedotte e la valutazione delle prove; altri motivi censuravano l'esclusione della responsabilità delle convenute per assenza di dolo o partecipatio fraudis, la mancata valorizzazione di presunzioni e documenti, la non ammissione delle prove, e infine la regolazione delle spese di lite, sostenendo la soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corrette le decisioni di merito che avevano dichiarato inammissibili le domande nuove proposte in prima udienza e in memoria ex art. 183 c.p.c., perché non si trattava di semplici modifiche delle domande originarie ma di domande ulteriori e autonome, non conseguenti a domande riconvenzionali o eccezioni delle controparti. Ha poi giudicato inammissibili o infondati i motivi sulla responsabilità delle due convenute, rilevando, per un verso, che non era stata allegata in modo autosufficiente in appello una responsabilità colposa e, per altro verso, che il giudizio di merito aveva escluso, con motivazione non illogica, la sussistenza di elementi presuntivi sufficienti a dimostrare il dolo, la consapevolezza dell'illecito o un contributo causale rilevante. La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione delle prove, l'uso delle presunzioni, l'ammissibilità delle istanze istruttorie e l'interpretazione della domanda sono in linea di principio riservati al giudice di merito e non possono essere sostituiti da una diversa lettura in cassazione. Infine, ha confermato la statuizione sulle spese, escludendo la soccombenza reciproca e affermando che il rigetto di eccezioni o l'assorbimento di motivi non integrano, di per sé, una soccombenza tale da giustificare compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    Consente, nella prima udienza, nuove domande solo se conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto; in memoria è ammessa la modificazione delle domande originarie, non l'introduzione di domande ulteriori e autonome. La distinzione tra domande "nuove" e domande "modificate" dipende dal fatto che le seconde sostituiscono o alternativizzano le prime, mentre le prime si aggiungono ad esse.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita di rigetto della questione, perché incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e la scelta delle fonti del convincimento spettano al giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità civile da fatto illecito richiede l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi della pretesa; nel caso esaminato, non era consentito fondare la domanda su fatti materiali riferiti ad altre domande né desumere automaticamente il dolo o il concorso da meri rapporti familiari o partecipazioni societarie minoritarie.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato ai fini del concorso di responsabili; la Corte non ne ha fatto un'applicazione autonoma ma ha escluso che vi fossero i presupposti fattuali per configurare un concorso illecito delle convenute.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava sull'attore; non può essere invertito mediante il richiamo a fatti diversi o a semplici inferenze non dimostrate.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere tratte dal giudice di merito sulla base di fatti noti e secondo un ragionamento logico controllabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono affidate alla prudenza del giudice; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della non illogicità della motivazione e non consente una diversa lettura degli indizi.

  • art. 2700 c.c.

    L'attestazione del cancelliere o di altri pubblici ufficiali dà prova privilegiata della provenienza dell'atto o del deposito, ma non vincola il giudice circa la verità delle dichiarazioni contenute nel documento.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato quale base della domanda subordinata di responsabilità verso il socio/amministratore, anche quale sostituto processuale della società.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il concorso nel reato, ma la Corte ha rilevato che la responsabilità da concorso richiede comunque la prova del dolo e non può essere desunta da meri rapporti di parentela.

  • art. 113 c.p.

    Non consente di configurare, in via generale, un concorso colposo nel delitto doloso, salvo espressa previsione normativa.

  • art. 388 c.p.

    Richiamato come fattispecie penale asseritamente elusa mediante la condotta contestata; la Corte ha però escluso la prova del dolo delle convenute.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come fattispecie di truffa prospettata dall'attore; la Corte ha escluso che gli indizi dedotti bastassero a dimostrarne la partecipazione delle convenute.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato insieme alle norme penali sul concorso; non è stata riconosciuta una base fattuale per attribuire alle convenute un contributo causalmente rilevante e consapevole.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato quale norma di collegamento tra illecito penale e risarcimento civile.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede i presupposti di legge; la soccombenza reciproca non deriva dal mero rigetto di eccezioni o dall'assorbimento di questioni.

  • art. 2484 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla liquidazione della società, ma ritenuto irrilevante a fronte dell'inammissibilità della domanda presupposta e della mancanza di prova del contributo causale delle convenute.

  • art. 2487 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2484 c.c. sul procedimento di liquidazione, senza che ciò conducesse a una diversa decisione.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla messa in liquidazione, ma non decisivo perché mancava la prova dell'elemento soggettivo e del contributo causale.

  • art. 2486 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla gestione della società in fase di scioglimento o liquidazione, senza esito favorevole per i ricorrenti.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere ritenuta esplorativa.

  • art. 670 c.p.c.

    Richiamato impropriamente nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 676 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della vicenda sul sequestro giudiziario, senza autonoma incidenza sulla decisione.

Massime di principio

  • Le domande nuove sono inammissibili quando non rappresentano una mera modificazione delle domande originarie, ma introducono pretese ulteriori e autonome che si aggiungono al thema decidendum; la modificazione è ammessa solo quando la nuova formulazione sostituisce la precedente in rapporto di alternatività.
  • Nel rito ordinario, l'attore può proporre nuove domande in prima udienza solo se esse sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto in senso proprio, non delle mere difese o controdeduzioni.
  • La domanda risarcitoria è un diritto eterodeterminato e richiede l'allegazione specifica dei fatti materiali che si assumono lesivi; non è consentito fondarla su fatti costitutivi riferiti ad altre domande diverse.
  • Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un riesame del merito della prova: la valutazione delle risultanze probatorie, l'uso delle presunzioni e la scelta delle fonti del convincimento spettano al giudice di merito, salvo vizi motivazionali o giuridici.
  • Il rapporto di parentela, la titolarità di una quota minoritaria o il mero collegamento familiare non sono, di per sé, sufficienti a provare dolo, partecipazione fraudolenta o consapevolezza dell'illecito; occorrono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
  • La prova documentale privilegiata ex art. 2700 c.c. fa fede solo della provenienza del documento e delle attestazioni del pubblico ufficiale, non della verità logica delle deduzioni o inferenze che una parte intende ricavarne.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione resa su una questione rende logicamente superflua o incompatibile la trattazione espressa di un'ulteriore censura.
  • La soccombenza reciproca, ai fini delle spese, presuppone un effettivo contrasto tra domande contrapposte o un parziale accoglimento della medesima domanda; il semplice rigetto di eccezioni o l'assorbimento di motivi non la integrano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriAssembleaResponsabilità professionaleInadempimentoSpese di lite
RamiProcesso civileSocietarioResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratoriImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalitàGiudicato

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