Cassazione Civile, Ordinanza n. 34638/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare stipulata con atto pubblico, nella quale i venditori agivano per ottenere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. assumendo l’inadempimento dell’acquirente al pagamento del saldo prezzo. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava risolto il contratto. L’acquirente proponeva appello, ma nelle more veniva dichiarato fallito; successivamente si costituiva la curatela, che faceva proprie le difese dell’appellante. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello ritenendo che la dichiarazione di fallimento avesse fatto perdere al fallito la capacità processuale, con conseguente inesistenza della procura alle liti rilasciata dopo il fallimento, e che la costituzione della curatela non potesse sanare il vizio perché intervenuta dopo la scadenza del termine breve per impugnare. In cassazione la curatela denunciava: 1) violazione degli artt. 299, 328 c.p.c. e 43 l.fall., sostenendo che il fallimento era sopravvenuto durante il decorso del termine breve e non in pendenza del giudizio di appello, sicché non vi sarebbe stata interruzione automatica; 2) violazione dell’art. 43 l.fall., deducendo che l’incapacità processuale del fallito poteva essere fatta valere solo dal curatore e non dalla controparte o d’ufficio; 3) violazione dell’art. 43 l.fall., sostenendo che la costituzione della curatela avesse valore di ratifica dell’operato del falsus procurator; 4) violazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., per la mancata assegnazione di un termine per rinnovare la procura alle liti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo: il mandato defensionale conferito al difensore del fallito non è disciplinato come il mandato generale ex art. 78 l.fall., perché il fallimento del mandante comporta la perdita della legittimazione processuale nelle controversie non personali e l’interruzione automatica dei processi; la difesa del fallimento richiede una fattispecie complessa che comprende autorizzazione del giudice delegato, nomina del curatore e rilascio della procura al difensore. Di conseguenza, non poteva riconoscersi validità alla procura rilasciata dopo il fallimento dal soggetto ormai privo di capacità processuale, né poteva operare la sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, che non copriva la procura inesistente o mancante. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato dato atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
domanda di risoluzione del contratto di compravendita
richiamato quale base dell’azione di risoluzione per inadempimento del venditore/acquirente nel contratto di compravendita
insussistenza dell’importanza dell’inadempimento
invocato dal ricorrente come limite alla risoluzione per inadempimento
interruzione del processo
richiamato nel motivo relativo agli effetti processuali del fallimento e alla disciplina dell’interruzione
richiamato in relazione alla decorrenza e alla tempestività dell’appello dopo il fallimento
testo applicabile ratione temporis
non consente di sanare la procura alle liti inesistente o mancante nel regime anteriore alla riforma del 2022
art. 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
il fallito perde la legittimazione processuale nelle controversie non personali e l’apertura del fallimento determina l’interruzione automatica dei processi di merito in corso
richiamato dal ricorrente in relazione alla facoltà del curatore di subentrare nel contratto; la Corte esclude l’applicabilità alla procura alle liti
la Corte afferma che la disciplina del mandato defensionale del fallito non è soggetta alla disciplina generale del mandato
art. 25, comma 1, n. 6, l.fall.
insieme all’art. 31 l.fall. compone la fattispecie complessa della procura alle liti del fallimento
insieme all’art. 25 l.fall. richiede il concorso di autorizzazione del giudice delegato, nomina del curatore e procura al difensore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento del mandante comporta, per le controversie non personali, la perdita della legittimazione processuale del fallito e l’interruzione automatica dei giudizi di merito in corso.
- Nel fallimento, il patrocinio in giudizio non deriva automaticamente dalla precedente difesa del soggetto poi fallito: la validità della procura alle liti richiede la complessa sequenza di autorizzazione del giudice delegato, nomina del curatore e rilascio della procura al difensore.
- La procura alle liti rilasciata dopo il fallimento da un soggetto privo di capacità processuale è inesistente o comunque inefficace e non può essere sanata, nel regime anteriore alla riforma del 2022, mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c.
- La costituzione della curatela fallimentare non sana retroattivamente la mancanza originaria di valida procura quando l’impugnazione sia stata proposta dopo la perdita della capacità processuale e oltre il termine per impugnare.
- La disciplina del mandato processuale nel fallimento è speciale e non coincide con quella del mandato generale di cui all’art. 78 l.fall.
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