Cassazione Penale, Ordinanza n. 06260/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 4, comma 3, l. n. 110/1975; il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente contestava anche il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla qualificazione del fatto e sulle attenuanti, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità concreta dell'episodio, consistente nel porto di due coltelli, uno dei quali con lama di circa 14 cm e quindi qualificabile come vera e propria arma bianca, nonché i precedenti penali dell'imputato, anche per rapina e furto, e la non occasionalità della condotta. Ha inoltre giudicato non sindacabile in cassazione la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, sorretto da ragioni logiche e coerenti, tra cui gravità del fatto, precedenti e mancanza di resipiscenza. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per il porto di armi od oggetti atti ad offendere; la Corte ne conferma l'applicazione al caso concreto.
Invocato dalla difesa per sostenere l'ipotesi attenuata; la Corte esclude che ricorrano i presupposti, valorizzando la gravità concreta e la non occasionalità della condotta.
La richiesta di particolare tenuità del fatto è ritenuta manifestamente infondata, in ragione della consistenza offensiva del fatto e dei precedenti dell'imputato.
Le attenuanti generiche sono negate dal giudice di merito e la Corte ritiene la motivazione adeguata e non censurabile in cassazione.
Viene applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Richiamata per il principio secondo cui la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego di attenuanti, se logica e coerente, non è sindacabile in cassazione.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Richiamata per affermare che in cassazione non è consentita una diversa lettura alternativa del fatto quando le censure sono manifestamente infondate.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Richiamata a sostegno dell'inammissibilità delle doglianze che mirano a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una diversa e alternativa lettura del materiale fattuale quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione coerente e completa sul punto.
- La particolare tenuità del fatto e l'eventuale ipotesi attenuata del reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere possono essere escluse in presenza di una concreta gravità dell'episodio, della consistenza offensiva degli oggetti portati e della non occasionalità della condotta, soprattutto se emergono precedenti penali significativi.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione quando siano sorretti da motivazione logica, congrua e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06159/2026 del 16/02/2026
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06164/2026 del 16/02/2026
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06170/2026 del 16/02/2026
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06212/2026 del 16/02/2026
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06214/2026 del 16/02/2026
- ordinanza_penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06231/2026 del 16/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →