Cassazione Penale, Ordinanza n. 06214/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 7 ottobre 2025 il G.u.p. del Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato agli imputati la pena concordata in relazione al reato loro ascritto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, assumendo che il giudice avesse omesso di spiegare le ragioni per cui non aveva prosciolto gli imputati ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p., mentre la censura relativa al difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. esula da tali ipotesi. Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza nel senso che l'eventuale rilievo officioso della causa di proscioglimento presuppone comunque un ricorso ammissibile.
Norme richiamate
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma: difetti di espressione della volontà delle parti, difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.
La mancata valutazione della causa di proscioglimento non costituisce autonomo motivo di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento se la censura non rientra nei motivi consentiti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p.
comma 5-bis, ultima parte
L'inammissibilità può essere dichiarata de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende.
La decisione richiama un precedente che ha interpretato la limitazione dell'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; censure estranee a tali casi determinano l'inammissibilità del ricorso.
- La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé un motivo autonomo di ricorso contro il patteggiamento, salvo che il ricorso sia già ammissibile per altro motivo consentito.
- L'eventuale rilievo officioso in cassazione di una causa di proscioglimento presuppone comunque l'ammissibilità del ricorso introdotto dalla parte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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