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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06159/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale che, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione a due reati ritenuti in continuazione: uno previsto dagli artt. 84 e 85 del d.lgs. n. 141/2024 e ricettazione ex art. 648 c.p. I motivi dedotti sono due: (1) vizio di motivazione per l'insussistenza dei presupposti di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 545-bis c.p.p. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., salvo il controllo sulla presenza evidente di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., che nel caso concreto non emerge dal testo della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze prospettate non siano proponibili contro la sentenza di applicazione della pena concordata. Esclude inoltre che dal testo della decisione di merito emerga in modo evidente una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e afferma che l'art. 545-bis c.p.p. non si applica al patteggiamento, essendo norma riferita al giudizio ordinario. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come limite oggettivo ai motivi deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento; i motivi non rientranti nel catalogo sono inammissibili.

  • art. 129 c.p.p.

    il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è ammesso solo se dal testo emerga in modo evidente una causa di non punibilità; nel caso concreto tale evidenza è esclusa.

  • art. 545-bis c.p.p.

    ritenuto non applicabile al patteggiamento, ma solo al giudizio ordinario, per ragioni testuali e sistematiche.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità, con ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • artt. 84 e 85 d.lgs. n. 141/2024

    norme incriminatrici poste a base della sentenza impugnata; il testo non consente di precisarne il contenuto oltre il richiamo formale.

  • art. 648 c.p.

    reato di ricettazione contestato e definito in continuazione con gli altri addebiti.

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato in motivazione quale disciplina delle pene sostitutive, la cui sostituzione nel patteggiamento può avvenire solo se oggetto dell'accordo.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    atto che ha introdotto l'art. 545-bis c.p.p.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31

    atto che ha modificato l'art. 545-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto a motivi tipizzati: le doglianze estranee al perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sono inammissibili.
  • Il controllo di legittimità sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. nel patteggiamento è consentito solo quando la causa di non punibilità emerga in modo evidente dal testo della sentenza impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile o infondata.
  • L'istituto di cui all'art. 545-bis c.p.p. non è applicabile al patteggiamento, né al concordato in appello, ma riguarda il giudizio ordinario; nel patteggiamento la sostituzione della pena detentiva può operare solo se già pattuita dalle parti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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