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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06212/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Ravenna ha applicato a due imputati la pena concordata per i reati loro rispettivamente ascritti. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione: secondo i ricorrenti, il giudice non avrebbe motivato sulle ragioni per cui non aveva ritenuto di poterli prosciogliere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo non consentito contro la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. Il vizio di motivazione relativo alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra tali motivi. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Nella sentenza di patteggiamento l'impugnazione per cassazione è ammessa solo per i motivi espressamente previsti dalla norma: volontà delle parti, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento non costituisce motivo autonomamente deducibile contro la sentenza di patteggiamento, se non nei limiti dell'ammissibilità del ricorso per altri motivi consentiti.

  • art. 610 c.p.p.

    comma 5-bis, ultima parte

    L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 448 c.p.p.

    La Corte richiama un orientamento secondo cui la limitazione dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento è tassativa e preclude la deduzione del vizio concernente l'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • La deduzione del vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé un motivo consentito di ricorso avverso il patteggiamento.
  • L'eventuale controllo d'ufficio sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. presuppone comunque un ricorso ammissibile per altri motivi consentiti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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