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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06231/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in sede di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta per rapina impropria. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo l'erroneo accertamento della congruità della pena e la mancanza o contraddittorietà della motivazione, assumendo che il giudice di secondo grado si fosse limitato a rilevare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La decisione di merito era stata adottata dopo rinuncia dell'appellante ai motivi di gravame e accordo sulla pena con il Procuratore generale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione e concorda la pena, il giudice d'appello deve motivare solo in relazione alla pena e la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. La rinuncia ai motivi produce una preclusione processuale che impedisce di rimettere in discussione l'affermazione di responsabilità e i profili ormai non devoluti, con riflessi anche nel giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.

    Reintroduce il patteggiamento in appello; se l'imputato rinuncia ai motivi e concorda la pena, il giudice d'appello deve pronunciarsi nei limiti della cognizione residua e motivare soltanto sulla pena.

  • art. 129 c.p.p.

    ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen.

    L'assenza di evidenze di cause di proscioglimento è richiamata nel controllo del giudice, ma non consente di riaprire questioni precluse dalla rinuncia ai motivi.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    in applicazione dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità comporta la condanna della parte privata alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia dell'imputato ai motivi di gravame determina una preclusione processuale che impedisce di far valere in cassazione questioni già sottratte alla devoluzione.
  • Quando la pena è concordata in appello e i motivi sono rinunciati, il giudice di secondo grado è tenuto a motivare in modo essenziale soltanto in ordine al trattamento sanzionatorio, non anche sulla responsabilità ormai non devoluta.
  • La deduzione di un vizio motivazionale sulla congruità della pena non può eludere la preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di appello, se la decisione si colloca nell'ambito del patteggiamento in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità quando la questione proposta è preclusa per effetto della rinuncia ai motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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