Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06164/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

In primo grado un imputato era stato assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., dal reato di appropriazione indebita aggravata ai danni della persona offesa costituitasi parte civile. La parte civile aveva impugnato la decisione e la Corte di appello, in riforma della sentenza assolutoria, aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in euro 8.500 oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, ritenendo raggiunta, ai soli fini civilistici, la prova della responsabilità secondo il criterio del "più probabile che non". L'imputato ricorreva per cassazione e, contestualmente, chiedeva la sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili. Il ricorso deciso dall'ordinanza riguarda solo tale istanza cautelare di sospensione: il ricorrente sosteneva, in sostanza, la necessità di sospendere l'esecuzione della condanna civile, ma le doglianze erano ritenute generiche e prive di allegazioni circa un concreto pregiudizio eccessivo, come la distruzione di un bene non reintegrabile o lo stato di insolvenza del destinatario della provvisionale tale da rendere difficoltosa la ripetizione delle somme versate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili. Ha ritenuto che, per ottenere tale sospensione, occorra allegare e dimostrare un pregiudizio eccessivo per il debitore, che nel caso di somme di denaro può consistere nello stato di palese insolvenza del destinatario della provvisionale, idoneo a rendere impossibile o molto difficile il recupero di quanto pagato se la condanna fosse modificata. Nel caso concreto, però, il ricorrente non aveva dedotto elementi specifici né era emerso alcun dato idoneo a far ritenere sussistente tale situazione. L'ordinanza si conclude quindi con il rigetto della domanda cautelare, senza incidere nel merito della responsabilità penale, ma lasciando ferma la statuizione civile impugnata.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Norma richiamata come base dell'assoluzione di primo grado per insufficienza/prova non raggiunta oltre ragionevole dubbio, poi riformata in appello ai soli fini civilistici.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito, ma il provvedimento è un'ordinanza della Corte di cassazione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili; dal contenuto emerge l'applicazione della disciplina della sospensione dell'esecuzione in pendenza di ricorso.

  • art. 540 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito, ma le statuizioni civili riguardano condanna al risarcimento del danno e rifusione delle spese in sede penale.

Massime di principio

  • La sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili in pendenza di impugnazione richiede la specifica allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio eccessivo per il debitore, non essendo sufficiente una richiesta apodittica o generica.
  • Quando la statuizione civile riguarda somme di denaro, il pregiudizio eccessivo può derivare dallo stato di insolvenza del beneficiario della condanna, ma tale situazione deve essere concretamente dedotta e supportata da elementi oggettivi.
  • In assenza di allegazioni specifiche o di dati idonei a provare il rischio di irreparabilità o di grave difficoltà di recupero delle somme versate, la sospensione dell'esecuzione non può essere concessa.
  • Il controllo della Corte sulla sospensione delle statuizioni civili è circoscritto alla verifica dei presupposti cautelari, senza anticipare alcuna valutazione sul merito della responsabilità civile o penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.