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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06170/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per assoluta genericità delle doglianze. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il soggetto già destinatario di precedenti decisioni penali ed esecutive, dopo che il giudice dell'esecuzione aveva parzialmente accolto la sua istanza riconoscendo la continuazione tra sentenze e rideterminando la pena, propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 628-bis c.p.p. chiedendo l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni asseritamente adottate in violazione della CEDU o dei Protocolli addizionali. Nel ricorso, tuttavia, si limita a riprodurre integralmente la norma invocata e a domandare una nuova celebrazione di tutti i procedimenti a suo carico, senza indicare in modo specifico quali precetti convenzionali sarebbero stati violati, né la natura e gravità delle violazioni, né un ordinato sviluppo delle doglianze. La Corte rileva inoltre che il ricorso appare generico, prolisso e caotico, dunque non idoneo a consentire una valutazione delle ragioni dedotte.

Norme richiamate

  • art. 628-bis c.p.p.

    La richiesta di eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU o dei Protocolli addizionali può essere proposta personalmente dall'interessato o da un suo procuratore speciale; il ricorso deve però contenere indicazioni specifiche e consentire la verifica delle allegazioni di violazione convenzionale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 628-bis c.p.p. non può risolversi in una mera riproduzione della norma invocata o in una richiesta generica di rinnovazione dei procedimenti: è necessario indicare specificamente le decisioni censurate e i precetti convenzionali asseritamente violati.
  • L'ammissibilità dell'istanza di eliminazione degli effetti pregiudizievoli richiede un'esposizione ordinata, chiara e autosufficiente delle ragioni di doglianza, tale da consentire alla Corte di individuare la violazione dedotta e di valutarne natura e gravità.
  • Quando il ricorso è privo di specificità e non permette un corretto inquadramento delle censure, esso è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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