Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38522/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva adito il tribunale per ottenere la liquidazione dei compensi per attività professionale svolta in favore di una cliente in una causa di separazione personale, in un giudizio di divorzio contenzioso e in alcune procedure esecutive. Il tribunale aveva riconosciuto il conferimento del mandato e lo svolgimento del patrocinio, liquidando euro 7.338,31 oltre accessori, ma compensando le spese. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che il tribunale non aveva considerato la documentazione relativa all'anticipazione di spese vive da parte del difensore, esborsi che avrebbero giustificato il rimborso delle somme richieste. La censura è stata ritenuta in sostanza diretta a lamentare la mancata pronuncia su una parte della domanda, senza però dedurre in modo specifico una nullità della decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma piuttosto una critica alla mancata considerazione di documenti e, in sostanza, alla mancata pronuncia su una parte della domanda. Poiché il ricorrente non aveva denunciato in modo inequivoco la nullità della decisione né ricondotto la censura all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il motivo è stato giudicato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare argomentazioni difensive, elementi istruttori o la mancata valutazione di questioni in sé considerate.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    La riforma ha ristretto l'ambito del vizio motivazionale denunciabile in cassazione, trasformandolo nell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia su una domanda o su una sua parte integra un vizio diverso dall'omesso esame di fatto e richiede una specifica deduzione della nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro di impugnazione quando si denuncia un vizio di nullità della decisione per omessa pronuncia, anche se non è necessario citarlo espressamente purché il vizio sia inequivocamente prospettato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata definita in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto per i ricorsi manifestamente fondati o infondati/inammissibili, secondo la proposta del relatore.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio della causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Serve come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, richiamato per relationem dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato apprezzamento di documenti, argomenti difensivi o del materiale probatorio nel suo complesso.
  • La denuncia della mancata pronuncia su una domanda o su una sua parte non va veicolata come vizio motivazionale, ma come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., con chiaro richiamo al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. oppure con deduzione inequivoca della nullità.
  • In cassazione, la qualificazione del vizio dipende dal contenuto sostanziale della censura e non dalla sola formula impiegata dalla parte: se la doglianza riguarda l'omessa pronuncia, non è sufficiente invocare la violazione di legge in modo generico.
  • La mancata specificazione delle conseguenze processuali del vizio denunciato può rendere il motivo inammissibile, quando impedisca di ricondurlo con certezza al paradigma corretto di nullità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.