Cassazione Penale, Ordinanza n. 18035/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure aspecifiche perché ripetitive di questioni già vagliate dal giudice di merito e, comunque, in parte manifestamente infondate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione trae origine da una sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per una contravvenzione punita con la sola ammenda, quindi non appellabile; l'impugnazione proposta come appello è stata convertita in ricorso per cassazione. L'imputato censurava la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, sostenendo che l'oggetto portato non fosse un "manganello/sfollagente" ma un semplice bastone retrattile di circa 50 cm, privo di reale capacità offensiva perché privo del puntale in ferro e custodito in un vano dell'auto non facilmente accessibile. Deduceva inoltre che la motivazione sulla mancanza di un giustificato motivo fosse contraddittoria. La Corte rileva che le doglianze riproducono censure già esaminate in modo adeguato dal Tribunale e, in parte, sono manifestamente infondate; in particolare, richiama il principio per cui rileva il motivo addotto immediatamente al controllo di polizia e non quello prospettato solo successivamente, e che per il porto di un manganello/sfollagente, strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, non occorre la prova di ulteriori circostanze di tempo e luogo indicative della sua offensività, richieste invece per gli altri strumenti atti a offendere.
Norme richiamate
Richiamato solo per descrivere il titolo del proscioglimento pronunciato dal Tribunale per particolare tenuità del fatto; la Corte evidenzia che la sentenza, essendo per reato punito con la sola ammenda, non era appellabile.
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
Disposizione che vieta il porto del manganello/sfollagente, considerato arma la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; per tale oggetto non è necessario verificare ulteriori circostanze di tempo e luogo tipiche degli altri strumenti atti a offendere.
art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato quale base delle autorizzazioni che possono consentire il porto delle armi indicate dall'art. 4 l. n. 110/1975.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già adeguatamente scrutinare dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Il motivo di giustificazione del porto di un oggetto potenzialmente offensivo va valutato con riferimento alle dichiarazioni rese immediatamente al controllo, non a spiegazioni introdotte solo successivamente nel processo, se queste contrastano con la ricostruzione originaria dei fatti.
- Il porto del manganello o sfollagente integra la fattispecie vietata dall'art. 4 l. n. 110/1975 in quanto si tratta di strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; non è necessaria, per la sua punibilità, la prova di ulteriori indici concreti di tempo, luogo o modalità di utilizzo offensivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza cause di esonero, seguono la condanna alle spese processuali e quella al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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