Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato, con parziale riduzione della pena, la responsabilità di due imputati per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990. Uno dei due imputati ha ricevuto una pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa; l'altra una pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.333 di multa. I ricorsi per cassazione deducevano: per entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; per il primo, anche omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; per la seconda, ulteriore doglianza sulla configurazione della responsabilità penale, sostenendo che la condotta sarebbe stata al più un favoreggiamento personale scriminato ex art. 384 c.p. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché non deducibili in sede di legittimità o perché meramente reiterativi di doglianze già respinte in appello, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego della lieve entità, osservando che la qualificazione ex art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza, e che nel caso concreto erano emersi elementi di professionalità dell'attività di spaccio idonei a escludere la minima offensività. Ha inoltre reputato incensurabile il diniego delle attenuanti generiche al primo imputato, perché adeguatamente motivato. Quanto alla seconda imputata, ha rilevato che la censura sulla riconducibilità della condotta al favoreggiamento personale non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, limitandosi a riprodurre doglianze già svolte in precedenza. Conseguentemente, ha condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché della qualità e quantità della sostanza; il riconoscimento va escluso se anche uno solo di tali elementi depone per una offensività non lieve.
Richiamato dalla difesa come causa di esclusione della punibilità in relazione a un prospettato favoreggiamento personale, ma la Corte non ha ritenuto la censura confrontarsi con la motivazione di merito.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la riproposizione di doglianze già respinte senza critica argomentata comporta inammissibilità.
art. 3 Cost.
Non citato espressamente come articolo, ma richiamati i principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena nel valutare la lieve entità.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La lieve entità non è automatica e dipende da una valutazione complessiva e motivata di tutti gli elementi normativamente rilevanti.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti esige una valutazione globale e non atomistica di tutti gli indici previsti dalla norma; la presenza di un solo elemento di significativa gravità può legittimamente escluderla.
- In sede di legittimità non è sufficiente riproporre censure già formulate in appello: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico e argomentato con le rationes decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici effettivi della motivazione, non per una mera diversa lettura del compendio probatorio.
- La qualificazione della condotta come favoreggiamento o come concorso nel reato non può essere sostenuta in modo meramente assertivo: occorre misurarsi con la motivazione che ha escluso quella ricostruzione.
- Quando il giudice di merito valorizza elementi di professionalità, organizzazione o serialità dell'attività di spaccio, tali dati sono idonei a escludere la lieve entità anche se altri profili del fatto apparissero meno gravi.
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