Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. Con due motivi ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità, perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua, lineare e coerente con gli atti, e il secondo motivo non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della decisione di merito, che aveva valorizzato i criteri dell'art. 133 c.p. senza limitarsi a richiamare automaticamente i precedenti penali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del fatto per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza non ne discute il contenuto, ma ne presuppone l'applicazione in sede di merito.
le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione immune da vizi logici e coerente con le emergenze processuali; tale valutazione è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
i criteri di commisurazione della pena e di valutazione della personalità del reo devono essere concretamente applicati nel giudizio sulla recidiva, verificando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della motivazione quando la sentenza impugnata dia conto in modo coerente e logicamente plausibile del diniego delle attenuanti generiche.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione; non basta opporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- La recidiva non può essere applicata in modo automatico sulla sola base della esistenza di precedenti specifici, ma richiede una valutazione concreta della relazione tra precedenti condanne e fatto oggetto del giudizio, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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