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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha deciso sul merito della revoca o del ripristino dell'affidamento in prova. Ha qualificato l'atto come istanza di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari affinché provveda sulla domanda. Non vi è quindi un annullamento o un rigetto del ricorso in senso tecnico, ma una rimessione al giudice competente per la nuova istanza.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto sottoposto a misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 23 gennaio 2024, aveva revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali e lo aveva sostituito con la detenzione domiciliare. Successivamente, il difensore del condannato ha depositato il 26 settembre 2024 un atto volto al ripristino dell'affidamento in prova. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha qualificato tale atto come ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 23 gennaio 2024 e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. La Corte ha però ritenuto che l'atto non fosse una vera impugnazione dell'ordinanza revocatoria, perché sarebbe comunque tardiva, ma una nuova richiesta di applicazione/ripristino della misura alternativa, desumibile dal contenuto dell'istanza e dal riferimento al buon comportamento tenuto durante la detenzione domiciliare. Di conseguenza, la questione non andava decisa nel merito in sede di legittimità, ma rimessa al Tribunale di Sorveglianza competente.

Massime di principio

  • Quando un atto, per il suo contenuto sostanziale, non mira a impugnare un precedente provvedimento ma a ottenere una nuova valutazione su una misura di esecuzione penale, il giudice deve qualificarlo in base alla sostanza e non alla denominazione formale attribuita dalla parte.
  • L'istanza di ripristino di una misura alternativa alla detenzione va distinta dall'impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la revoca: se il termine per impugnare è spirato, l'atto non può essere trattato come ricorso tardivo ma come nuova domanda al giudice competente.
  • Nel procedimento di sorveglianza, il contenuto concreto dell'atto e il riferimento alle condotte tenute dal condannato dopo la revoca possono rivelare che la parte sta proponendo una richiesta di rivalutazione della misura e non un gravame avverso il precedente provvedimento.
  • Quando l'atto è una nuova istanza in materia di esecuzione penale, la Corte di cassazione non decide nel merito, ma trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione di competenza.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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