Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, confermando però la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché vizio di motivazione, lamentando la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che assumeva applicabile al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto non fosse deducibile in sede di legittimità, rilevando comunque che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indici fattuali ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
la causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudice deve valutare modalità della condotta ed esiguità del danno o pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
parametro di valutazione richiamato per apprezzare modalità della condotta, gravità del danno o del pericolo e, quindi, la particolare tenuità dell'offesa.
base normativa implicita della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone il concorso di due condizioni autonome e cumulative: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
- La verifica della particolare tenuità va compiuta mediante apprezzamento congiunto delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
- Se il giudice di merito ha esaminato e correttamente valorizzato gli indici fattuali ostativi alla causa di non punibilità, la doglianza che mira a una diversa valutazione di tali elementi non è normalmente deducibile come vizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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