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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25394/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il saldo di una fornitura di caschi. La società ingiunta propose opposizione, ma il Tribunale la dichiarò nulla per difetto di valida procura alle liti. In appello la società opponente contestò la nullità della procura, sostenendo che l’autenticazione rilasciata all’estero fosse conforme alla legge applicabile e che la documentazione prodotta dimostrasse l’avvenuto rilascio della procura con le formalità richieste. In Cassazione articolò tre motivi: (1) violazione degli artt. 2703 c.c., 115 c.p.c. e 12 l. n. 218/1995, oltre a omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d’appello non avrebbe considerato che la procura era stata conferita in Belgio nel rispetto della lex loci e che il pubblico ufficiale aveva identificato il sottoscrittore; (2) violazione dell’art. 2703 c.c. e dell’art. 1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 445/2000, per avere la Corte d’appello ritenuto necessarie due sottoscrizioni e desunto dalla diversità di date e luoghi la mancata autenticazione valida; (3) in via subordinata, violazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c. e nullità del procedimento, per non avere la Corte d’appello assegnato un termine per regolarizzare la procura nonostante il vizio rilevato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la valutazione della Corte d’appello sulla insufficienza della prova circa una autenticazione della procura conforme ai requisiti dell’ordinamento italiano e qualificando la fattispecie come autentica estera non equiparabile pienamente alla vera autenticazione richiesta dall’ordinamento interno. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, una volta rilevato un vizio della procura alle liti, il giudice deve assegnare un termine per la sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., anche nel testo previgente e anche se il difetto è eccepito dalla controparte, senza poter opporre come limite una decadenza processuale già consumata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2703 c.c.

    Per la valida autenticazione della sottoscrizione occorre che dall’atto risulti chiaramente che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale e che questi abbia previamente accertato l’identità del sottoscrittore; un’autentica estera può rilevare solo se compatibile con i lineamenti essenziali dell’ordinamento italiano.

  • art. 115 c.p.c.

    È stata invocata dalla ricorrente per censurare l’omessa considerazione della documentazione prodotta; la Corte non ha ravvisato violazione sul punto nei motivi accolti o rigettati.

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Richiamato per sostenere l’applicazione della legge straniera/lex loci all’autenticazione della procura conferita all’estero.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro di denuncia della violazione di legge nei primi tre motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato dedotto per l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alle modalità di rilascio e autenticazione della procura.

  • art. 1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 445/2000

    Richiamato dalla ricorrente nella censura sull’autenticazione della sottoscrizione all’estero.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La Corte afferma che il giudice, rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, deve assegnare un termine per la regolarizzazione/sanatoria, con effetti ex tunc, anche nel testo previgente e anche per il vizio della procura alle liti; il limite delle decadenze non si estende alle decadenze processuali già maturate prima della possibilità di sanatoria.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Citate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • L. n. 69 del 2009

    Richiamata per la modifica dell’art. 182 c.p.c.; la Corte valorizza la continuità interpretativa con la disciplina previgente.

Massime di principio

  • Quando una procura alle liti è rilasciata all’estero, la sua validità nel processo italiano richiede che l’autenticazione sia tale da rendere riconoscibile, in modo non equivoco, la presenza del pubblico ufficiale e il preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore, secondo i requisiti essenziali richiesti dalla lex fori.
  • La semplice produzione di documentazione che descriva le formalità seguite nel Paese straniero non basta, da sola, a dimostrare la validità della procura se non consente di verificare in concreto che l’autenticazione sia compatibile con i requisiti dell’ordinamento italiano.
  • L’atto di autenticazione estero che non si presenti come pienamente equivalente all’autenticazione richiesta dall’ordinamento italiano può essere trattato come autentica non sufficiente a superare il vizio della procura.
  • L’art. 182, comma 2, c.p.c. impone al giudice di promuovere la sanatoria del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, assegnando un termine alla parte, anche quando il vizio riguardi la procura alle liti.
  • Il potere-dovere di sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. opera in qualsiasi fase e grado del giudizio e non può essere escluso dalla sola circostanza che la controparte abbia eccepito il vizio della procura.
  • Il limite delle decadenze richiamato dall’art. 182, comma 2, c.p.c. non consente di negare la sanatoria quando la parte non sia stata posta in condizione di regolarizzare prima della maturazione della decadenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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