Cassazione Civile, Ordinanza n. 25147/2025 del 13/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009 nei confronti di una società e di una ditta individuale operanti nel settore della pulizia di edifici, rettificando imponibili ai fini IRES, IRPEF, IRAP e IVA e disconoscendo costi di sponsorizzazione ritenuti antieconomici e non inerenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo che l'inerenza dei costi non fosse stata smentita dall'ufficio, che il possibile beneficio pubblicitario potesse riflettersi anche negli anni successivi, e che, in ogni caso, l'art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 qualificasse come spese di pubblicità, entro il limite di euro 200.000, i corrispettivi versati a società e associazioni sportive dilettantistiche. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 109 del TUIR, sostenendo che la CTR avesse trascurato l'incertezza e l'indeterminabilità del beneficiario della sponsorizzazione, tema che a suo dire avrebbe impedito il riconoscimento della deducibilità; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, individuato proprio nell'indeterminabilità del beneficiario dell'attività di sponsorizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la questione del "beneficiario" del costo di sponsorizzazione era logicamente e giuridicamente inconferente, poiché risultava pacifico che entrambe le imprese avevano concluso contratti di sponsorizzazione; l'inerenza è un concetto qualitativo, non quantitativo, e spetta semmai all'ufficio dimostrare l'assoluta irrilevanza dei costi rispetto all'attività d'impresa. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque esaminato la posizione della società e, con il richiamo all'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, aveva correttamente riconosciuto la deducibilità delle spese di pubblicità/sponsorizzazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; la censura erariale riguardava invece un criterio di valutazione e non un fatto storico, oltre a non risultare specificamente dedotta in appello. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma è richiamata per censurare la deducibilità dei costi, ma la Corte ribadisce che l'inerenza va valutata in termini qualitativi e che, nel caso concreto, non è stata dimostrata l'assoluta irrilevanza dei costi rispetto all'attività d'impresa.
art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289
I corrispettivi versati a società e associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite previsto, sono qualificati come spese di pubblicità e quindi come costi inerenti all'attività d'impresa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera critica alla valutazione delle prove o ai criteri argomentativi del giudice di merito.
art. 111, sesto comma, Cost.
La Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, che delimita il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
L'assenza della motivazione nei limiti del minimo costituzionale può integrare nullità della sentenza e quindi vizio deducibile in cassazione.
Massime di principio
- In tema di costi di sponsorizzazione, l'inerenza non dipende dall'individuazione di un unico beneficiario economico dell'investimento pubblicitario, ma dalla sua riferibilità qualitativa all'attività d'impresa e dalla non dimostrata irrilevanza del costo rispetto a tale attività.
- Quando un'impresa ha effettivamente stipulato un contratto di sponsorizzazione, non è coerente contestare la deducibilità del costo sostenendo l'incertezza del beneficiario del ritorno pubblicitario, poiché i benefici dell'investimento possono riflettersi sul soggetto che utilizza il marchio sponsorizzato.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è consentito trasformarlo in una critica alla ricostruzione o alla valutazione delle risultanze probatorie.
- Il mancato esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La disciplina speciale che qualifica come spese di pubblicità i corrispettivi versati a determinate società sportive dilettantistiche, entro il limite normativo, rafforza la riconducibilità di tali costi all'inerenza dell'attività d'impresa.
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