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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01579/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Bari ha applicato all'imputato la pena concordata in relazione a un fatto qualificato come detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 133 c.p. e censurando l'entità della pena base concordata, cioè contestando il criterio di commisurazione della sanzione. La Corte ha rilevato che il ricorso non denunciava un'illegalità della pena, ma solo profili commisurativi, quindi non deducibili in cassazione nel patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza riguardava soltanto la commisurazione della pena base concordata e non l'illegalità della pena. Ha quindi applicato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata pronunciata con applicazione della pena concordata, dunque in regime di patteggiamento.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Costituisce la base normativa del reato contestato in materia di stupefacenti.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la misura della pena, ma la censura è ritenuta attinente alla commisurazione e non all'illegalità della sanzione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca non l'illegalità della pena, ma solo profili relativi alla sua commisurazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento è deducibile solo l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente, per specie o quantità, i limiti legali.
  • Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., si limiti a contestare il merito della commisurazione della pena base o l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di deducibilità del vizio prospettato, la Corte può dichiararlo de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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