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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4323/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione e omessa motivazione: (1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., invocata con memoria contenente motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; (2) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada e carenza di motivazione quanto alla mancata esclusione dell'aggravante consistente nell'avere provocato un incidente stradale, ossia mancata verifica del nesso di causalità fra lo stato di ebbrezza (tassi alcolemici 1,95 g/l e 2,04 g/l) e la causazione del sinistro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Il motivo dell'annullamento è la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e l'insufficiente motivazione circa la sussistenza del nesso causale fra lo stato di ebbrezza e l'incidente ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il giudice d'appello deve esprimere motivazione specifica quando la difesa invoca la non punibilità per particolare tenuità del fatto; l'omessa valutazione configura vizio di motivazione impugnabile in cassazione.

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comma 2 lett. c) e comma 2-bis

    art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Per l'applicazione dell'aggravante prevista dal comma 2-bis è necessario che sia provato il nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza e la verificazione dell'incidente; la mera accertata ubriachezza non basta senza motivazione sul rapporto causale.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente alla difesa di proporre motivi nuovi in appello; tali motivi richiedono una valutazione motivata da parte del giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La omessa o insufficiente motivazione rispetto a doglianze decisive in appello integra un vizio deducibile in cassazione ai sensi di questa lettera.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il giudice di ufficio può rilevare la sussistenza di cause di non punibilità; la Corte di legittimità ammette il controllo del vizio motivazionale anche rispetto a omissioni ex officio quando siano indicati i presupposti per la loro applicazione.

Massime di principio

  • Quando la difesa introduce motivi nuovi in appello ai sensi dell'art. 585, comma 4, il giudice di merito è tenuto a confrontarsi espressamente e motivatamente con tali argomentazioni; l'omessa risposta è vizio di motivazione impugnabile in cassazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione motivata del giudice di merito; se la difesa ne indica i presupposti, il mancato esame può portare all'annullamento della decisione.
  • Per applicare l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis (aver provocato un incidente in stato di ebbrezza) non è sufficiente riscontrare l'ubriachezza dell'imputato: è necessario che la sentenza motivi il nesso di causalità tra lo stato di alterazione e la causazione del sinistro.
  • La Corte di Cassazione annulla e rinvia quando riscontra carenze di motivazione tali da non consentire la verifica della decisione di merito; il nuovo giudizio dovrà esaminare specificamente le questioni omesse.
  • In casi analoghi, difesa e pubblico ministero dovrebbero indicare chiaramente i presupposti fattuali e giuridici che rendono decisiva la questione (es. elementi che dimostrano la tenuità o la mancanza di nesso causale) perché la Corte di legittimità possa apprezzare la rilevanza della lacuna motivazionale.

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