Cassazione Penale, Sentenza n. 4323/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione e omessa motivazione: (1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., invocata con memoria contenente motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; (2) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada e carenza di motivazione quanto alla mancata esclusione dell'aggravante consistente nell'avere provocato un incidente stradale, ossia mancata verifica del nesso di causalità fra lo stato di ebbrezza (tassi alcolemici 1,95 g/l e 2,04 g/l) e la causazione del sinistro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Il motivo dell'annullamento è la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e l'insufficiente motivazione circa la sussistenza del nesso causale fra lo stato di ebbrezza e l'incidente ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
Norme richiamate
Il giudice d'appello deve esprimere motivazione specifica quando la difesa invoca la non punibilità per particolare tenuità del fatto; l'omessa valutazione configura vizio di motivazione impugnabile in cassazione.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comma 2 lett. c) e comma 2-bis
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Per l'applicazione dell'aggravante prevista dal comma 2-bis è necessario che sia provato il nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza e la verificazione dell'incidente; la mera accertata ubriachezza non basta senza motivazione sul rapporto causale.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Consente alla difesa di proporre motivi nuovi in appello; tali motivi richiedono una valutazione motivata da parte del giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La omessa o insufficiente motivazione rispetto a doglianze decisive in appello integra un vizio deducibile in cassazione ai sensi di questa lettera.
Il giudice di ufficio può rilevare la sussistenza di cause di non punibilità; la Corte di legittimità ammette il controllo del vizio motivazionale anche rispetto a omissioni ex officio quando siano indicati i presupposti per la loro applicazione.
Massime di principio
- Quando la difesa introduce motivi nuovi in appello ai sensi dell'art. 585, comma 4, il giudice di merito è tenuto a confrontarsi espressamente e motivatamente con tali argomentazioni; l'omessa risposta è vizio di motivazione impugnabile in cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione motivata del giudice di merito; se la difesa ne indica i presupposti, il mancato esame può portare all'annullamento della decisione.
- Per applicare l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis (aver provocato un incidente in stato di ebbrezza) non è sufficiente riscontrare l'ubriachezza dell'imputato: è necessario che la sentenza motivi il nesso di causalità tra lo stato di alterazione e la causazione del sinistro.
- La Corte di Cassazione annulla e rinvia quando riscontra carenze di motivazione tali da non consentire la verifica della decisione di merito; il nuovo giudizio dovrà esaminare specificamente le questioni omesse.
- In casi analoghi, difesa e pubblico ministero dovrebbero indicare chiaramente i presupposti fattuali e giuridici che rendono decisiva la questione (es. elementi che dimostrano la tenuità o la mancanza di nesso causale) perché la Corte di legittimità possa apprezzare la rilevanza della lacuna motivazionale.
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