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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26921/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condividenti)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di scioglimento di comunione su due porzioni materiali di immobili, divenute comuni tra più familiari a seguito di donazioni della nuda proprietà con riserva di usufrutto al donante. In primo grado il tribunale dispose la divisione e regolò i conguagli; in appello la corte territoriale confermò in parte la divisione, riformando solo la questione del solaio e del sottotetto, poi attuata con sentenza definitiva, che assegnò le porzioni in proprietà esclusiva e lasciò comune un corridoio, ponendo inoltre a carico dell’appellante tutte le spese di lite e di CTU. La ricorrente per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della divisione del sottotetto per incidenza su altre comunioni e per mancanza di consenso scritto, sostenendo che si trattasse di masse provenienti da titoli diversi e quindi non unificabili senza forma scritta; 2) violazione delle norme sulla divisione e sull’assegnazione dei lotti, lamentando che la corte avesse recepito la situazione di fatto preesistente invece di procedere all’estrazione a sorte; 3) violazione dei principi in tema di spese di lite e di CTU nei giudizi divisori, assumendo che dovessero essere poste a carico della massa o ripartite pro quota; 4) censura sulla liquidazione dei compensi professionali per asserita indebita maggiorazione dei parametri tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della necessità del consenso scritto per unificare masse provenienti da titoli diversi era nuova, non risultando trattata nei gradi di merito e implicando accertamenti di fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la censura investiva una statuizione contenuta nella sentenza non definitiva d’appello, non impugnata sul punto, con conseguente formazione del giudicato sul progetto divisionale. Ha respinto il terzo motivo, affermando che il regolamento delle spese deve guardare all’esito complessivo della lite e che, nel caso concreto, era legittimo addossare integralmente alla ricorrente le spese di lite e di CTU, in ragione della soccombenza totale sulle questioni controverse e della sua condotta processuale. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo legittima la liquidazione dei compensi con aumento rispetto ai valori medi in base alla discrezionalità consentita dai decreti parametrici, considerando pluralità dei soggetti, complessità delle questioni e condotta processuale della parte. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati gli ulteriori oneri processuali conseguenti al rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1350, n. 3, c.c.

    forma scritta ad substantiam

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’eventuale unificazione di masse immobiliari provenienti da titoli diversi richiederebbe il consenso scritto; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della questione nuova.

  • art. 729 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di estrazione a sorte dei lotti nella divisione; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per giudicato sulla sentenza non definitiva.

  • art. 329 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di attribuzione delle quote, ma senza accoglimento della censura.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    le spese di lite e le spese di CTU sono state considerate regolabili secondo soccombenza, con possibilità di addebito integrale alla parte che ha dato causa al processo o è risultata totalmente soccombente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel riferimento alla precedente impugnazione e nel quadro delle critiche alla sentenza parziale; non costituisce il fulcro della decisione impugnata.

  • D.M. 127/2004, art. 5, comma 4

    richiamato dalla ricorrente per contestare la maggiorazione dei compensi; la Corte ritiene la censura infondata alla luce della discrezionalità del giudice nella liquidazione.

  • D.M. 55/2014, art. 4, commi 1, 2 e 7

    la Corte afferma che la norma attribuisce al giudice un margine discrezionale nell’aumento dei compensi in ragione della pluralità dei soggetti, della complessità della causa e della condotta processuale; tale discrezionalità non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.

  • D.M. 140/2012, art. 11, comma 1

    richiamato per ribadire che i parametri tariffari possono essere aumentati o diminuiti in relazione alle circostanze concrete, secondo la discrezionalità giudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove che non abbiano formato oggetto del thema decidendum nei gradi di merito, specie quando richiedano accertamenti di fatto.
  • Quando una sentenza non definitiva definisce una questione di merito e non viene impugnata sul punto, la relativa statuizione si consolida in giudicato e non può essere rimessa in discussione con l’impugnazione della sentenza definitiva.
  • Nel regolamento delle spese processuali il giudice deve avere riguardo all’esito complessivo e unitario della lite; è legittimo porre le spese integralmente a carico della parte che, per la sua soccombenza e per la condotta processuale tenuta, abbia sostanzialmente dato causa al processo.
  • Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, pur essendo disposte nell’interesse generale della giustizia e delle parti, rientrano tra i costi processuali regolabili ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. e possono essere poste integralmente a carico della parte soccombente.
  • In materia di liquidazione dei compensi professionali, i parametri normativi attribuiscono al giudice un apprezzabile margine di discrezionalità nell’applicazione di aumenti o diminuzioni, purché la decisione sia sorretta da motivazione che valorizzi complessità della controversia, pluralità dei soggetti e comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditariaSpese di lite
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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