Cassazione Civile, Ordinanza n. 37216/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato la domanda di revocazione della precedente decisione della stessa CTR. La lite nasce da una contestazione fiscale relativa alla rideterminazione dei tributi dovuti in relazione alle prestazioni alberghiere rese nel 2004, con dissenso tra le parti sul numero delle presenze e sul valore unitario della prestazione. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse colto l'errore di fatto della sentenza revocanda, consistente nel non avere esaminato il criterio di calcolo del prezzo unitario delle prestazioni alberghiere. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme processuali e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c. e all'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto controverso tra le parti il calcolo del prezzo unitario della prestazione alberghiera, mentre tale dato sarebbe stato incontestato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale non integra errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., che presuppone invece una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto non controverso. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il prezzo unitario e il numero delle presenze erano stati oggetto di contrasto tra le parti e di valutazione da parte del giudice di merito; quindi non ricorreva un errore revocatorio, ma una questione già discussa e decisa. Conseguentemente sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato richiamato come vizio dedotto, ma la Corte ha osservato che le doglianze attenevano in sostanza alla revocazione per errore di fatto e non a una vera violazione di legge idonea a sovvertire l'esito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c., ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio processuale rilevante, trattandosi di questioni controverse già decise dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha chiarito che tale vizio non coincide con l'errore revocatorio.
È stato menzionato come parametro della censura, ma la Corte ha escluso che la CTR avesse pronunciato su fatti non dedotti o omesso di pronunciare su un punto non controverso.
È stato richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non ricorressero i presupposti dell'errore di fatto revocatorio.
L'errore revocatorio richiede una falsa percezione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso tra le parti e incontrovertibilmente risultante dagli atti; non ricorre quando il fatto sia stato oggetto di discussione e valutazione nel giudizio.
art. 3 Cost.
La Corte ha escluso che l'interpretazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. così accolta violi il principio di uguaglianza.
art. 24 Cost.
La Corte ha escluso che l'interpretazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. incida in modo illegittimo sul diritto di difesa, richiamando l'esigenza di certezza del giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È stato richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto non controverso, risultante in modo incontrovertibile dagli atti; non basta la mancata valutazione di un fatto o di un documento.
- Se il fatto dedotto come erroneamente percepito è stato oggetto di contrasto tra le parti e di specifica valutazione decisoria, la doglianza non integra errore revocatorio ma, al più, censura di merito o vizio motivazionale.
- La revocazione non può essere utilizzata per riaprire il giudizio su questioni già discusse e decise, perché il rimedio è eccezionale e non consente di rimettere in discussione la decisione finale coperta da giudicato, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
- Quando la sentenza impugnata ha affrontato espressamente il punto controverso e ha scelto una delle ricostruzioni fattuali contrapposte, non è configurabile né omissione decisoria né svista percettiva rilevante ai fini revocatori.
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