Cassazione Civile, Ordinanza n. 28591/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di un cittadino bangladese volta, in via principale, al riconoscimento dello status di rifugiato, e in subordine della protezione sussidiaria, nonché, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso il decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Tuttavia la Corte non entra nel merito di tali censure, perché rileva d'ufficio un difetto della procura speciale apposta in calce al ricorso: la procura indicava gli estremi del provvedimento impugnato e una data successiva al deposito del decreto, ma non conteneva alcuna certificazione del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non era conforme al requisito di specialità previsto per i ricorsi in materia di protezione internazionale: mancava la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non vengono liquidate le spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
La procura speciale deve essere rilasciata successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa data deve essere certificata dal difensore.
La disposizione introduce, per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, un requisito speciale rispetto agli artt. 83 e 365 c.p.c.: la procura deve recare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificarne la data, anche con un'unica sottoscrizione.
Richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, configura una regola speciale più rigorosa.
Cass. S.U., n. 15177 del 2021
Le Sezioni Unite hanno interpretato l'art. 35-bis, comma 13, nel senso che la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore.
Corte cost., sent. n. 13 del 2022
È stata ritenuta non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. la lettura dell'art. 35-bis, comma 13, che impone la certificazione specifica della data di rilascio della procura.
art. 3 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali ritenuti non violati dalla disciplina interpretata dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 10 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali ritenuti non violati dalla disciplina interpretata dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 24 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali ritenuti non violati dalla disciplina interpretata dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 111 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali ritenuti non violati dalla disciplina interpretata dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione al diritto UE e alla CEDU, ma la Corte costituzionale ha escluso il contrasto della norma processuale.
art. 28 direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro eurounitario nella valutazione di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro eurounitario nella valutazione di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati come parametri eurounitari nella valutazione di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati come parametri convenzionali nella valutazione di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati in materia di protezione internazionale, la procura speciale apposta in calce al ricorso deve rispettare il requisito rafforzato di cui all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.
- È inammissibile il ricorso quando la procura non contenga, o non sia certificata dal difensore in modo espresso, la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La certificazione della data da parte del difensore è requisito distinto dall'autenticazione della sottoscrizione del conferente: la mera formula di autentica non basta se non consente di desumere anche la posteriorità temporale richiesta dalla legge.
- La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, come interpretata dalle Sezioni Unite, non viola i parametri costituzionali e convenzionali evocati, sicché il mancato rispetto di tale forma comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
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