Cassazione Civile, Ordinanza n. 32005/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante a un consulente tecnico d'ufficio che aveva svolto la propria attività in un giudizio di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada. L'opponente sosteneva: 1) la nullità del procedimento per difetto di contraddittorio, per mancata integrazione nei confronti dell'ente pubblico che era parte del giudizio presupposto; 2) l'erroneità della liquidazione del compenso a vacazione, ritenendo applicabile una specifica tariffa a percentuale per consulenze in materia di strade; 3) l'omessa pronuncia sull'eccezione relativa alle spese generali e alla necessità di nota spese documentata; 4) l'illegittimo riconoscimento di un importo per spese generali in assenza di autorizzazione e documentazione; 5) l'erroneo governo delle spese di lite. Il ricorso per cassazione riproponeva tali censure contro l'ordinanza del tribunale che aveva rigettato l'opposizione e condannato alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Sul primo motivo ha rilevato, da un lato, la mancanza di specificità per omessa indicazione delle norme asseritamente violate e, dall'altro, che il ricorrente aveva egli stesso causato la mancata integrazione del contraddittorio, senza allegare alcun concreto pregiudizio derivante dalla pretermessione dell'ente già parte del giudizio di merito; ha inoltre escluso che, essendo stata rigettata l'opposizione, la decisione potesse dirsi inutiliter data. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la liquidazione a vacazione, poiché l'incarico non riguardava la stima della strada in sé ma la verifica della compatibilità dell'installazione di un autovelox, fattispecie non riconducibile alla previsione tariffaria invocata. Sul terzo e quarto motivo ha considerato inammissibili le doglianze sulle spese generali, poiché la nota spese del consulente non richiede documentazione per i costi insiti nella prestazione o comunque non soggetti a fatturazione, e la parte non aveva confutato la congruità dell'importo riconosciuto. Sul quinto motivo ha escluso l'errore nel regolamento delle spese, essendo stata applicata la soccombenza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 4; art. 360 bis n. 1
i motivi sono inammissibili se non specifici o se contrastano con un orientamento consolidato della Corte
l'onere di specificità impone di indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata
la censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile nel contesto del motivo sulle spese
il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio della soccombenza nella regolazione delle spese
art. 56 del D.P.R. n. 115 del 2002
invocato per contestare il rimborso delle spese generali del consulente, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile alla luce dei criteri sulla nota spese
art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 4 della Legge n. 319 del 1980
richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa liquidazione del compenso del consulente
artt. 1 e 11 dell'allegato al D.M. 30 maggio 2002
l'art. 11 riguarda le consulenze tecniche su strutture/manufatti in sé considerati e non è estensibile alla mera verifica di idoneità all'installazione di un dispositivo
art. 111 Cost.
richiamato per escludere l'utilità di un nuovo giudizio fondato su un vizio di contraddittorio privo di concreto pregiudizio
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge o di vizi processuali è inammissibile se non contiene un'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate, del loro contenuto precettivo e del necessario raffronto con la decisione impugnata.
- La deduzione del difetto di contraddittorio da parte del soggetto che abbia causato la pretermissione del litisconsorte necessario è inammissibile se non è allegato e dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito.
- La nullità processuale non è rilevante in sé, ma solo se abbia inciso in concreto sul diritto di difesa della parte o sull'esito della decisione; in assenza di pregiudizio, la censura non è tutelata.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, la mancata partecipazione delle parti del processo presupposto determina nullità solo se la decisione sia idonea a modificare la liquidazione in modo non opponibile ai pretermessi; il rigetto dell'opposizione che conferma lo status quo non rende la sentenza inutiliter data.
- La liquidazione del compenso del consulente a vacazione è corretta quando non esiste una specifica previsione tariffaria applicabile alla particolare attività svolta o quando la previsione invocata non è logicamente estensibile alla concreta indagine richiesta.
- La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica per gli esborsi documentabili, ma non occorre documentazione per i costi intrinseci alla prestazione o comunque non soggetti a ricevuta o fattura, purché la liquidazione sia congrua.
- La contestazione delle spese di lite o delle spese del consulente è inammissibile se si limita a contestazioni astratte e non confuta in concreto la congruità degli importi riconosciuti dal giudice di merito.
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