Cassazione Penale, Sentenza n. 38385/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza che ha confermato la responsabilita' per violazione dell'art. 73 comma 5 (detenzione e cessione di stupefacenti). I fatti riguardano detenzione ai fini di spaccio di marijuana (9 g, principio attivo 13%) e cessione di 10 g di hashish (principio attivo 24%) che Valentino Giuseppe avrebbe consegnato a Massafra Luigi, con sequestro della sostanza. Il ricorrente deduce vizi di motivazione rispetto alla ricostruzione dei fatti basata su osservazioni visive della polizia giudiziaria, censura la mancata prova del mendacio delle dichiarazioni della persona offesa, chiede il riconoscimento della causa di non punibilita' per particolare tenuita' ex art. 131-bis cod. pen. per travisamento del fatto, e lamenta errori nel trattamento sanzionatorio e nella mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi e ha ritenuto inammissibili censure ripetitive gia' esaminate in appello. La Corte distrettuale aveva correttamente valorizzato le attivita' di osservazione della polizia giudiziaria e i sequestri, incluso il rinvenimento della sostanza nella fioriera utilizzata dall'imputato come luogo di occultamento. Ha escluso la causa di non punibilita' per particolare tenuita' alla luce della modalita' della condotta, delle cessioni e della personalita' dell'imputato con precedenti specifici. Ha altresi' respinto il riconoscimento delle attenuanti generiche per mancanza di elementi specifici che giustifichino la mitigazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 (disciplina stupefacenti)
La norma e' stata ritenuta applicabile ai fatti contestati per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha confermato che il quadro probatorio sostenuto da osservazioni della PG e sequestri e' idoneo a fondare la responsabilita' ai sensi di questa norma.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilita' per particolare tenuita')
La Corte territoriale ha valutato la non configurabilita' della tenuita' del fatto, considerando modalita' della condotta, le cessioni effettuate, la quantita' e la personalita' dell'imputato (precedenti specifici). Pertanto l'eccezione di tenuita' e' stata respinta.
art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche)
Il giudice puo' valutare anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 per concedere o negare le attenuanti generiche. Nel caso la Corte ha ritenuto insufficienti le deduzioni del ricorrente e ha negato le attenuanti per assenza di elementi specifici e per il giudizio negativo sulla personalita' e sulla gravita' del fatto.
art. 616 cod. proc. pen. (sanzioni per ricorso inammissibile o infondato)
In base a tale disposizione il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimita' la Corte non puo' rinnovare la valutazione fattuale e probatoria compiuta in sede di merito: censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono di norma inammissibili o infondate.
- Le attivita' di osservazione della polizia giudiziaria, se dettagliate e riscontrate da sequestri concreti, hanno valore probatorio idoneo a fondare una condanna per detenzione/cessione di stupefacenti.
- Il riconoscimento della causa di non punibilita' per particolare tenuita' ex art. 131-bis richiede una valutazione complessiva: quantita', modalita' di cessione, rischi per la salute, e personalita' dell'imputato (es. precedenti) possono escludere la tenuita'.
- Le attenuanti generiche non si concedono per mero richiamo generico; occorrono elementi specifici e positivi rilevabili dagli atti che giustifichino la mitigazione della pena.
- Contestare la veridicita' delle dichiarazioni della persona offesa richiede prove specifiche della mendacio; la mera impugnazione non e' sufficiente.
- Proporre ricorso senza fondamento puo' comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza e la novita' delle censure prima di impugnare.
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