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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17865/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro il diniego della CTP, relativo a una cartella di pagamento per TARSU dovuta per gli anni 2007-2011. Con un unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 1, comma 161 e ss., della l. n. 296/2006, sostenendo che il Comune fosse decaduto dal potere di riscossione perché, avendo inteso riscuotere mediante ruolo, avrebbe dovuto formare e consegnare il ruolo al concessionario entro l'anno successivo alla notificazione degli avvisi, e che tale termine non sarebbe stato rispettato. Il Comune ha depositato soltanto una memoria di costituzione non notificata, chiedendo di partecipare alla discussione orale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato che la memoria depositata dal Comune e non notificata non era qualificabile come controricorso e non legittimava il deposito di memorie illustrative. Nel merito ha ritenuto che il motivo fosse non attinente al decisum, perché la CTR aveva accertato che non si trattava di riscossione a mezzo ruolo in senso puro, ma di riscossione coattiva della TARSU a seguito di avvisi di accertamento; pertanto correttamente aveva applicato l'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, e non l'art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507/1993. È stata inoltre disposta la statuizione sul raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva effettiva del Comune.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato dal Comune nella memoria di costituzione per chiedere di partecipare alla discussione orale

    la memoria non notificata non vale come controricorso e non abilita al deposito di memorie illustrative

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    procedimento in camera di consiglio introdotto dal d.l. n. 168 del 2016

    il principio sulla necessità di notificazione dell'atto del resistente, affermato per la pubblica udienza, si estende anche al rito camerale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto a fondamento dell'unico motivo

    consente la censura per violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo deve essere pertinente alla ratio decidendi impugnata

  • art. 72 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato dal ricorrente quale termine decadenziale annuale per la formazione e consegna del ruolo

    si applica alla riscossione tramite ruolo della TARSU sulla base di dati già acquisiti; non si applica quando il Comune procede a riscossione coattiva a seguito di accertamento

  • art. 71 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato nella ricostruzione del sistema TARSU

    consente l'emissione dell'avviso di accertamento in caso di omessa, infedele o incompleta denuncia

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato nella ricostruzione del sistema TARSU

    disciplina la denuncia del contribuente, la cui ultrattività permane fino a variazione o accertamento

  • art. 1, comma 161, l. n. 296/2006

    avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

    si applica alla riscossione coattiva dei tributi locali a seguito di accertamento e non alla mera iscrizione a ruolo

  • art. 1, comma 172, l. n. 296/2006

    ha abrogato il previgente art. 71, comma 1, d.lgs. n. 507/1993

    ha portato il termine decadenziale per gli accertamenti dei tributi locali da tre a cinque anni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto

    costituisce il riferimento per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel processo di cassazione il motivo deve essere realmente diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura una questione diversa da quella effettivamente decisa, il ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • In materia di TARSU, il regime della riscossione varia a seconda che il Comune proceda mediante accertamento oppure mediante ruolo: la riscossione tramite ruolo segue l'art. 72 d.lgs. n. 507/1993, mentre la riscossione coattiva a seguito di accertamento è soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006.
  • L'art. 72 d.lgs. n. 507/1993 configura una facoltà eccezionale di liquidazione diretta e iscrizione a ruolo, basata su dati già acquisiti e non variati, e non è suscettibile di applicazione estensiva.
  • La denuncia TARSU mantiene efficacia fino a una nuova denuncia di variazione o a un accertamento dell'ente; in presenza di omessa, infedele o incompleta denuncia il Comune può emettere avviso di accertamento.
  • Nel giudizio di legittimità, un atto depositato dal resistente senza notificazione alla controparte non è qualificabile come controricorso e non consente la partecipazione piena al procedimento camerale né il deposito di memorie illustrative.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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