Cassazione Civile, Ordinanza n. 04396/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato ha chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di crediti per prestazioni professionali rese in favore della società poi fallita, distinguendo tra attività svolta prima del deposito della domanda di concordato preventivo e attività svolta durante la procedura concorsuale. In sede di verifica dello stato passivo, il tribunale ha escluso una parte dei crediti: ha negato il riconoscimento di somme riferite all’attività anteriore al concordato per difetto di prova documentale con data certa opponibile al fallimento, e ha ammesso solo parzialmente il credito relativo all’attività svolta nel concordato, escludendo accessori, anticipazioni e una parte ulteriore del compenso ritenendo non provata la pattuizione in tal senso e non contestata la valutazione del giudice di merito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c. e dell’art. 48 d.lgs. 82/2005, sostenendo che la data certa dei documenti e degli atti processuali emergesse dal loro deposito telematico; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., lamentando l’erronea interpretazione della comunicazione del 28 settembre 2015, che a suo dire prevedeva espressamente accessori e anticipazioni oltre al compenso; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo che il principio di non contestazione dovesse operare anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo e che la curatela non avesse contestato la richiesta; 4) violazione degli artt. 2699 c.c. e 83 c.p.c., sostenendo che la data certa delle attività giudiziali anteriori al concordato derivasse dalla data certa della procura apposta all’atto processuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: il primo per mancanza di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato né allegato i documenti aventi data certa idonei a provare le prestazioni; il secondo perché non aveva specificamente indicato le regole ermeneutiche violate né censurato la ratio decidendi completa del decreto, che si fondava anche sul comportamento successivo delle parti e non solo sul singolo documento; il terzo per difetto di specificità, poiché non erano stati indicati i fatti specificamente non contestati né il ragionamento inferenziale necessario a sovvertire l’accertamento in fatto del tribunale. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che la validità della procura alle liti non prova la data certa dell’atto processuale cui è apposta, mentre è il deposito in giudizio che può conferire o dimostrare l’anteriorità di tale atto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ha esaminato i motivi ma li ha ritenuti inammissibili o infondati secondo i rispettivi profili.
L’eccezione di inammissibilità fondata su questa norma è stata respinta perché formulata in modo generico.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’onere della prova dei crediti e della loro anteriorità fosse stato correttamente assolto; la Corte ha invece rilevato la mancanza di specificità nell’indicazione delle prove dedotte.
Richiamato in relazione alla data certa opponibile al fallimento; la Corte ha confermato che occorre prova specifica della data certa dei documenti posti a fondamento del credito.
Invocato per attribuire rilevanza probatoria al deposito telematico e alle ricevute di accettazione/consegna.
Richiamati per contestare l’interpretazione della pattuizione sul compenso; la Corte ha ribadito che il ricorrente deve indicare specificamente le regole ermeneutiche violate e attaccare la ratio completa della decisione.
Richiamato sul principio di non contestazione; la Corte ha precisato che esso opera solo per fatti costitutivi specificamente allegati e non contestati, con onere della parte di indicare tali fatti e l’inferenza decisiva.
Richiamato per sostenere che la data certa derivasse dall’autenticazione della procura; la Corte ha escluso che la procura possa provare la data certa dell’atto cui accede.
Richiamato in relazione alla procura alle liti; la Corte ha affermato che la validità della procura non vale come prova della data dell’atto processuale.
art. 125, secondo comma, c.p.c.
La Corte vi ha richiamato la regola secondo cui la procura alle liti può essere validamente conferita su copia di un atto depositato in giudizio, ma ciò non prova la data certa dell’atto stesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il credito professionale deve essere provato con documenti aventi data certa opponibile alla procedura quando si intenda far valere l’anteriorità delle prestazioni e del compenso rispetto all’apertura della procedura concorsuale.
- La deduzione di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se il ricorrente non indica in modo puntuale quali regole ermeneutiche siano state violate e non censura l’intera ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il principio di non contestazione richiede l’allegazione specifica dei fatti costitutivi rimasti incontestati; non basta richiamarlo in modo generico per sovvertire un accertamento di fatto fondato sulla complessiva valutazione del materiale probatorio.
- La procura alle liti e la sua autenticazione non attribuiscono, di per sé, data certa all’atto processuale cui accedono; la data certa dell’atto va provata secondo le regole ordinarie e non può essere desunta automaticamente dalla sola procura.
- In sede di verifica del passivo, l’assenza di prova specifica sulla natura degli incarichi, sulla misura del compenso pattuito e sull’anteriorità delle prestazioni comporta il rigetto della domanda di ammissione del credito o delle sue componenti accessorie.
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