Cassazione Penale, Sentenza n. 39395/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione senza udienza, ritenendo che la Corte di appello abbia compiuto valutazioni di merito sulla richiesta senza esperire il contraddittorio camerale. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Roma per riesaminare l'istanza nel rispetto del principio del contraddittorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Spoto ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo di appello né della sentenza irrevocabile per carenza di notifica del decreto di citazione al proprio difensore di fiducia e per irregolarità nella notificazione all'imputato. Il ricorso mirava a far valere un'incolpevole mancata conoscenza del giudizio di appello dovuta a nullità assolute di notifica.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
la richiesta debba essere presentata personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza
La norma impone modalità e termini di presentazione della richiesta di rescissione e rimanda all'art.127 per le forme procedurali; le ipotesi di inammissibilità attengono ai requisiti formali di presentazione e non permettono l'omessa instaurazione del contraddittorio quando si procede a valutazioni di merito.
art. 127 cod. proc. pen.
comma 9 prevede la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo senza formalità di procedura
Pur consentendo in astratto una decisione sommaria per manifesta infondatezza o per cause formali chiarissime, non può essere usato per evitare il contraddittorio quando il giudice compie valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione.
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che non ammette la deduzione di nullità assolute con l'incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato; da ciò deriva la possibilità di usare l'istituto della rescissione (art.629-bis) per far valere l'incolpevole mancata conoscenza.
Sentenza Sezioni Unite n. 15498/2020 (Lovric)
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui, in processi celebrati in assenza, le nullità assolute non sono deducibili tramite incidente di esecuzione ma possono essere dedotte mediante istanza di rescissione per incolpevole mancata conoscenza; orientamento utilizzato dalla difesa e richiamato nella valutazione del caso.
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art.629-bis c.p.p. deve essere esaminata nel rispetto dell'art.127 c.p.p.: se l'organo è chiamato a valutare il merito della domanda, è necessario fissare udienza in camera di consiglio e instaurare il contraddittorio; la dichiarazione di inammissibilità sommaria senza contraddittorio è consentita solo per manifesta infondatezza o per chiare cause formali previste dalla norma.
- L'incolpevole mancata conoscenza del processo di appello (per esempio per omissione di notifica al difensore di fiducia o per irregolarità nelle notifiche a mezzo posta) può costituire titolo valido per la rescissione del giudicato, ma va adeguatamente provata e valutata nel contraddittorio.
- Le nullità assolute di notifica che hanno impedito al difensore di fiducia di partecipare al secondo grado non sono rimediabili tramite incidente di esecuzione (art.670), perciò l'istanza di rescissione è lo strumento processuale appropriato per farle valere quando sussiste incolpevole ignoranza della celebrazione o della sentenza.
- L'istanza di rescissione deve essere proposta personalmente o tramite difensore munito di procura speciale entro il termine previsto dall'art.629-bis; la correttezza formale della presentazione è essenziale, ma l'esistenza di vizi formali non autorizza il giudice a esaminare il merito senza contraddittorio.
- Se il giudice di merito dichiara l'inammissibilità dell'istanza senza procedere al contraddittorio ma effettuando valutazioni di merito, il relativo provvedimento è annullabile per violazione del principio del contraddittorio.
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