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Sentenza

Sentenza n. 3879/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 352/2025, pubblicata in data 16.10.2025, con cui il Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, «(…) accerta e dichiara il diritto di ROBERTO COSTANTINO MELITA ad ottenere la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per l’A.S. 2023/2024 per l’importo di € 500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; - per l’effetto condanna il Ministero convenuto all’attribuzione della Carta Elettronica in favore del ricorrente per l’importo di € 500,00 per l’anno scolastico richiesto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; (…)».

Giustizia amministrativa202601743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, per € 500,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all’Amministrazione il 17 ottobre 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativa all’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di € 500,00 oltre interessi legali, e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta. Il ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del giudicato mediante l’accredito dell’importo sulla Carta, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né documentato l’avvenuta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la pretesa del ricorrente era documentata, non contestata dall’Amministrazione e non risultava adempiuta. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato ordinato ad accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo residuo e adottando gli atti necessari all’esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio dell’adeguatezza consente di determinare le spese legali tenendo conto dell’attività difensiva concretamente svolta, anche quando essa sia limitata ad attività minime e stereotipate.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile, per l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato riconosce a un privato una prestazione pecuniaria o l’attribuzione di un beneficio e l’amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
  • In sede di ottemperanza può essere nominato preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare soltanto in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice e su istanza del creditore.
  • Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comportano il riconoscimento di un compenso aggiuntivo quando rientrano nei suoi compiti istituzionali.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata dall’inadempimento dell’amministrazione già sussistente al momento della proposizione del ricorso; la liquidazione deve considerare l’attività difensiva concretamente svolta e il criterio di adeguatezza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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