Cassazione Civile, Ordinanza n. 18331/2020 del 03/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio lavoratore)
La controversia
L’INPS aveva richiesto al socio contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti per il periodo ottobre 2007-dicembre 2012. In sede ispettiva, il 4 maggio 2012, il socio aveva dichiarato di lavorare dal 13 luglio 2006 con abitualità e prevalenza presso il bar gestito dalla società, occupandosi del controllo dei dipendenti e della gestione della politica aziendale. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione all’avviso di addebito e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 740, depositata il 2 marzo 2018, aveva respinto l’appello, ritenendo provata la partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale e irrilevante la retribuzione percepita da altre società. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996, sostenendo che il lavoro subordinato regolarmente dichiarato e coperto da contribuzione era incompatibile con l’abitualità e prevalenza dell’attività svolta per la società; ha inoltre censurato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la motivazione come insufficiente e contraddittoria, contestando l’applicazione della disciplina della doppia iscrizione, riferita secondo il ricorrente alla contemporanea attività autonoma di amministratore e socio lavoratore, e non alla coesistenza di attività autonoma e lavoro subordinato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., sostenendo che la richiesta contributiva alla gestione commercianti determinasse un illecito arricchimento dell’INPS, considerata la contribuzione già versata per il lavoro subordinato a tempo pieno.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha ribadito che l’iscrizione alla gestione commercianti richiede congiuntamente l’abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale e che spetta all’INPS provare tali fatti costitutivi dell’obbligo contributivo. La prevalenza va valutata in senso relativo e soggettivo, comparando l’attività del socio nella società con le attività lavorative da lui svolte in altri ambiti; tra queste rileva anche il contemporaneo lavoro subordinato alle dipendenze altrui. La Corte d’appello ha violato la legge ritenendo astrattamente ininfluente tale lavoro subordinato. La sentenza è stata cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662
ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali;
L’iscrizione alla gestione commercianti presuppone la ricorrenza congiunta dei requisiti previsti dalla disposizione, tra cui la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
tali requisiti, necessari per l’iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell’obbligo contributivo il cui onere di prova è a carico dell’INP, (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (cfr. Cass. n. 19273 del 2018; n. 4440 del 2017 cit.);
L’onere di provare i requisiti che fondano l’obbligo contributivo grava sull’INPS; la prevalenza va valutata comparando le attività lavorative del socio, non tutti i fattori produttivi dell’impresa.
in tale opera di comparazione il giudice deve valutare qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni a quello aziendale, al fine appunto di verificarne la “prevalenza” o meno rispetto alla partecipazione al lavoro aziendale; rileva certamente al fine suddetto, ad esempio, il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di altra impresa per le caratteristiche proprie di tale tipo di rapporto, come delineate dall’art. 2094 c.c.;
Nel comparare la partecipazione del socio al lavoro aziendale con le attività svolte fuori dall’impresa, il giudice deve considerare anche il lavoro subordinato presso un altro datore di lavoro, tenendo conto delle caratteristiche proprie del rapporto ai sensi dell’art. 2094 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte d’appello, poichè nell’interpretare il requisito di prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale ha ritenuto ininfluente in astratto lo svolgimento contemporaneo di lavoro subordinato, è incorsa nel vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;
Costituisce violazione di legge l’interpretazione che esclude in astratto la rilevanza del contemporaneo lavoro subordinato nella valutazione del requisito di prevalenza.
Massime di principio
- L’iscrizione alla gestione commercianti richiede la ricorrenza congiunta dei requisiti di legge, tra cui la partecipazione del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; tali requisiti costituiscono fatti costitutivi dell’obbligo contributivo e la loro prova spetta all’INPS.
- La prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale si valuta in senso relativo e soggettivo, comparando l’attività svolta dal socio nell’impresa con le attività lavorative da lui svolte in ambiti esterni, e non con l’insieme degli altri fattori produttivi dell’impresa.
- Nel valutare la prevalenza, il giudice deve considerare anche il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di un altro datore di lavoro; non può ritenerlo irrilevante in astratto, ma deve ricostruire e comparare le due attività.
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