Cassazione Civile, Ordinanza n. 17308/2020 del 19/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio nel 2010 il Comune di Genova chiedendo che fosse dichiarata l’intervenuta usucapione di alcuni terreni, che affermava di possedere ininterrottamente da oltre vent’anni. Il Comune aveva contestato l’usucapibilità dei beni e, in via riconvenzionale, chiesto la restituzione dei terreni e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda perché i terreni erano ritenuti non usucapibili; la Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 17 giugno 2015, aveva respinto l’appello e confermato la decisione, condannando il privato alla restituzione. Aveva ritenuto che i terreni fossero inclusi in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare e fossero quindi entrati nel patrimonio indisponibile comunale ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35; la loro destinazione pubblica non poteva cessare per il solo mancato utilizzo o per condotte concludenti dell’ente, in assenza di un atto di pari rango legislativo. Il primo motivo di ricorso denunciava la violazione della L. n. 865 del 1971 e della L. n. 167 del 1963: secondo il ricorrente il Comune non aveva provato sia l’atto amministrativo di destinazione sia l’effettività della destinazione, necessari per ricondurre i terreni al patrimonio indisponibile; inoltre, la facoltà di cessione prevista dall’art. 35, comma 11, e una deliberazione comunale del 25 gennaio 2002, seguita da un rogito di vendita del 2 agosto 2004 relativo a un’area della stessa zona e con la medesima destinazione, avrebbero deposto per la natura disponibile dei beni e quindi per la loro usucapibilità. Il secondo motivo, connesso al primo, denunciava la violazione degli artt. 822, 826 e 828 c.c. in tema di usucapibilità dei beni degli enti territoriali. Il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente o contrastante con le deposizioni testimoniali, lamentando la valutazione delle prove sul possesso ultraventennale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati giudicati infondati: la L. n. 865 del 1971, art. 35 attribuisce alle aree comprese nei piani approvati ai sensi della L. n. 167 del 1962 la qualifica di patrimonio indisponibile comunale; la loro destinazione non può essere rimossa per effetto di una condotta concludente o della mera sospensione dell’uso, ma richiede un atto di pari rango rispetto alla determinazione legislativa che l’ha impressa. Il precedente invocato dal ricorrente riguardava invece un vincolo derivante da atto amministrativo e non era pertinente. Neppure la deliberazione comunale del 25 gennaio 2002 e il rogito del 2 agosto 2004 dimostravano l’usucapibilità: secondo la Corte confermavano il ricorso alla facoltà di cessione prevista dall’art. 35, comma 11, nel contesto della destinazione dell’area al programma di edilizia residenziale economica e popolare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., perché la sentenza d’appello aveva confermato quella di primo grado, sia perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle testimonianze e del possesso, senza denunciare un’anomalia motivazionale riconducibile al minimo costituzionale: la motivazione, seppur sintetica, era presente. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune le spese, liquidate in euro 2.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. n. 865 del 1971, art. 35
come affermato dalla corte territoriale è il tenore letterale della L. n. 865 del 1971, art. 35 che espressamente attribuisce alle aree comprese nei piani approvati a norma della L. n. 167 del 1962 la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista della attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare
Le aree comprese nei piani approvati per l’edilizia economica e popolare acquistano per previsione legislativa la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune.
artt. 826 e 828 c.c.
tali aree sono pertanto sottoposte al regime di cui agli artt. 826 ed 828 c.c. e per quanto riguarda la loro destinazione l’art. 828 c.c., comma 2, specificamente dispone che i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano
Le aree in questione, appartenendo al patrimonio indisponibile, restano assoggettate al vincolo di destinazione e non possono esserne sottratte se non secondo i modi stabiliti dalla legge.
art. 828, comma 2, c.c.
a tal proposito questa Corte ha ripetutamente affermato che la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all’uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell’ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un’immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all’uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo
Quando la destinazione pubblica del bene indisponibile deriva da una determinazione legislativa, la sua declassificazione richiede un atto di pari rango; non sono sufficienti né condotte concludenti dell’ente né la sospensione dell’uso pubblico, anche protratta nel tempo.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
è, infatti, inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, avendo la sentenza d’appello – emessa in un giudizio introdotto dopo la riforma del D.L. n. 83 del 20112 conv. con modificazioni con la L. n. 134 del 2012 – confermato la decisione di primo grado
La Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’omesso esame perché la sentenza d’appello aveva confermato la decisione di primo grado nel giudizio soggetto alla disciplina richiamata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è pure inammissibile poichè essa involge un controllo della motivazione non più consentito a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 secondo l’ormai consolidata interpretazione data dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 2014 come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali
Il sindacato di cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sull’esistenza della motivazione stessa e risultano dal testo della sentenza; non consente di rinnovare il confronto tra motivazione e risultanze probatorie.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Le aree comprese nei piani approvati per l’edilizia economica e popolare, ai sensi della disciplina legislativa richiamata, sono patrimonio indisponibile del Comune e sono soggette al relativo vincolo di destinazione.
- Quando la destinazione a uso pubblico di un bene del patrimonio indisponibile deriva da una determinazione legislativa, la declassificazione richiede un atto di pari rango; non è sufficiente una condotta concludente dell’ente proprietario né la sospensione dell’uso pubblico, anche se protratta per lungo tempo.
- La censura di omesso esame proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è denunciabile soltanto un’anomalia motivazionale che riguardi l’esistenza stessa della motivazione e risulti dal testo della sentenza.
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