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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17889/2020 del 27/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

L’automobilista convenne in giudizio la società petrolifera e il gestore di un distributore chiedendo il risarcimento di Euro 6.326,42, pari alle spese di riparazione della propria vettura, che aveva manifestato problemi dopo un rifornimento. L’officina aveva riscontrato carburante inquinato, descritto come gasolio annacquato. Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo provati il rifornimento presso il distributore, il difetto del carburante e il nesso causale. In appello, proposto in via principale dalla società e in via incidentale dal gestore, la Corte d’appello di Torino riformò integralmente la decisione e rigettò la domanda, reputando non provati il rifornimento, le riparazioni e il nesso causale; rilevò inoltre che il gestore non aveva specificamente riproposto le istanze istruttorie. Con il primo motivo, il ricorrente denunciò violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., sostenendo che la mera affermazione dell’assenza di prova non equivaleva a contestazione specifica del fatto storico e che non erano stati valutati elementi risultanti dagli atti: le dichiarazioni del gestore circa le contestazioni ricevute da altri automobilisti, la comunicazione della società petrolifera sulle cause dell’inquinamento e la fattura di riparazione non contestata. Con il secondo motivo, denunciò violazione degli artt. 115, 116 e 163 c.p.c., censurando la valutazione come generico del richiamo alle difese istruttorie di primo grado e deducendo di avere chiesto in appello, ove necessario, l’audizione della testimone oculare del rifornimento e dell’incaricato dell’officina.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, cassato la sentenza della Corte d’appello di Torino e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, perché riesamini il merito dell’appello secondo i principi enunciati. Ha ritenuto erroneo equiparare la deduzione secondo cui un fatto non era provato alla sua specifica contestazione: il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare complessivamente le circostanze emergenti dagli atti, comprese le ammissioni e le comunicazioni relative all’inquinamento del carburante. Ha inoltre rilevato che la parte vittoriosa in primo grado non era tenuta a proporre appello incidentale per ottenere l’ammissione della prova orale non ammessa e che, considerate le difficoltà oggettive di provare il rifornimento effettuato presso uno specifico distributore e le riparazioni eseguite presso una determinata officina, la prova testimoniale richiesta avrebbe potuto e dovuto essere ammessa. La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione è stata rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sè, a dire che quel fatto è da ritenere contestato.

    La mera deduzione dell’assenza di prova di un fatto non integra, da sola, la contestazione del fatto stesso; il giudice deve valutare globalmente le difese e le circostanze risultanti dagli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    Ne consegue che la Corte d’appello non avrebbe dovuto ritenere sussistente la contestazione del fatto storico del rifornimento per la sola ragione che il C. aveva affermato che mancava la prova sul punto, ma avrebbe dovuto valutare la globalità delle circostanze per come risultavano dagli atti a sua disposizione.

    La valutazione della contestazione e dei fatti rilevanti deve tenere conto complessivamente delle risultanze processuali, non limitarsi alla singola affermazione difensiva sull’assenza di prova.

  • art. 167 c.p.c.

    In realtà, invece, le due cose non coincidono; dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sè, a dire che quel fatto è da ritenere contestato.

    La pronuncia distingue la negazione o contestazione del fatto dalla deduzione che la parte avversa non ne abbia fornito prova; quest’ultima non costituisce automaticamente contestazione specifica.

  • art. 163 c.p.c.

    D’altra parte, in considerazione del fatto storico da dimostrare, è evidente che la prova testimoniale avrebbe potuto e dovuto essere ammessa, data l’obiettiva difficoltà di dimostrazione dell’avvenuto rifornimento di carburante presso un certo distributore anzichè presso un altro.

    La Corte richiama la necessità di valutare l’ammissibilità della prova testimoniale in relazione al fatto dedotto e alle difficoltà oggettive di dimostrarlo; nel caso concreto la testimonianza era idonea e avrebbe dovuto essere ammessa.

  • art. 360 c.p.c.

    Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 167 c.p.c., per violazione del principio di non contestazione e omessa valutazione di documenti decisivi.

    La norma è richiamata quale riferimento processuale per le censure di violazione e falsa applicazione di legge sottoposte al controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Affermare che un fatto non è stato provato non equivale, di per sé, a contestare specificamente quel fatto; per stabilire se vi sia stata contestazione occorre valutare complessivamente le difese e le circostanze emergenti dagli atti.
  • La parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per censurare la mancata ammissione di una prova orale richiesta, quando la questione venga in rilievo nel giudizio d’appello.
  • L’ammissibilità e la necessità della prova testimoniale vanno valutate anche in rapporto alla natura del fatto da dimostrare e alle difficoltà oggettive della sua prova; può essere necessario ammettere la testimonianza quando il fatto, come l’effettuazione di un rifornimento presso uno specifico distributore, sia difficilmente documentabile.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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