Cassazione Civile, Ordinanza n. 26484/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di una persona fisica per il pagamento di euro 96.753,42 oltre interessi. La destinataria del decreto propose opposizione davanti al Tribunale, chiedendone la revoca e deducendo, tra l'altro, una pretesa di credito in compensazione. L'opposizione venne rigettata e la Corte d'appello confermò la decisione, respingendo anche l'eccezione relativa alla pretesa inesistenza o nullità della procura alle liti rilasciata nel procedimento monitorio e dichiarando inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di difformità tra la copia notificata del decreto ingiuntivo e l'atto telematico nel fascicolo informatico. Con il ricorso per cassazione la soccombente dedusse plurime violazioni di norme processuali, sostenendo: l'inesistenza o nullità della procura per mancanza di specifica autenticazione digitale; la presunta inesistenza o nullità del ricorso monitorio per difetto di autonoma sottoscrizione digitale; la valenza solo telematica della firma digitale apposta dal difensore; la motivazione apparente o omessa pronuncia della sentenza d'appello; la sanatoria non corretta di eventuali vizi tramite deposito della scansione della procura con attestazione di conformità; e la mancata considerazione della dedotta difformità tra atti notificati e atti presenti nel fascicolo informatico. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile, anzitutto per difetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non esponeva in modo sufficiente i fatti di causa, le posizioni delle parti, le ragioni delle decisioni di merito e il thema decidendum, rendendo incomprensibili le censure e impedendo il controllo sulla loro novità o meno. La Corte ha aggiunto che tali lacune non potevano essere colmate con la memoria successiva e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre che a una somma ulteriore per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., requisito ritenuto essenziale per consentire la comprensione dell'oggetto della controversia e delle censure. La Corte ha escluso che le carenze potessero essere sanate dalla memoria successiva. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di euro 5.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli ulteriori importi di legge, con applicazione anche del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la nullità o inesistenza della procura alle liti nel procedimento monitorio.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione e al deposito telematico degli atti.
Richiamato dalla ricorrente in tema di sottoscrizione e forma degli atti processuali.
artt. 20 e segg. d.lgs. n. 82/2005
Invocati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sulla validità dei documenti informatici e delle firme digitali.
artt. 99, 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per denunciare vizi di motivazione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e valutazione delle prove.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente e del diritto al giusto processo.
Richiamati dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia e ultra/extra petizione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte lo interpreta come requisito che impone un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti di causa, delle posizioni processuali e dell'andamento del processo, senza il quale il ricorso è inammissibile.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla Corte solo per affermare che il requisito di chiarezza dell'art. 366 c.p.c. è compatibile con il diritto al giusto processo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire, già da una lettura globale dell'atto, di comprendere l'oggetto della controversia, le posizioni delle parti, l'iter processuale e il contenuto essenziale delle decisioni di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma uno strumento funzionale al controllo di legittimità; la sua mancata osservanza non può essere sanata da memorie o atti successivi.
- Le censure di legittimità devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, senza richiedere alla Corte un'integrazione ricostruttiva dei fatti o l'estrapolazione della materia del contendere dai singoli motivi.
- Quando il ricorso non rende intelligibile se e come le questioni siano state già sottoposte al giudice di merito, la Corte non può verificare la novità delle doglianze, con conseguente inammissibilità.
- La violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. può giustificare, nei casi di proposizione di ricorso privo di adeguata base fattuale e argomentativa, anche una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26366/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26367/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26372/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26375/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26376/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26379/2024 del 10/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →