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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31317/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso dalla società locatrice per ottenere dai convenuti, in solido, il pagamento di canoni di locazione asseritamente non corrisposti e delle quote di imposta di registro versate dalla locatrice, oltre interessi e spese stragiudiziali. In primo grado il Tribunale ha accolto in parte la domanda, anche dopo aver compensato una somma domandata da uno dei convenuti, e ha condannato i convenuti al pagamento di un importo a titolo di canoni. In appello la società ha chiesto anche il pagamento di un’ulteriore somma per canoni e imposta di registro, contestando la domanda di compensazione del convenuto e chiedendo gli interessi anche sulla somma liquidata in primo grado. La Corte d’appello ha rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale e ha liquidato le spese di secondo grado in favore dell’appellata Anna Martini assumendo uno scaglione di valore più elevato. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 10, 14 e 112 c.p.c. e dell’art. 5 D.M. 55/2014, per avere la Corte territoriale individuato erroneamente il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, dovendosi invece considerare il solo petitum effettivo del grado di appello; (2) violazione dell’art. 4 D.M. 55/2014 e dell’art. 437 c.p.c., per avere la liquidazione considerato quattro fasi dell’attività difensiva anziché le sole tre effettivamente svolte, poiché in appello non vi sarebbe stata fase istruttoria o di trattazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, ritenendo errata la liquidazione delle spese di appello sulla base di uno scaglione di valore superiore a quello effettivamente corrispondente alla controversia devoluta in appello. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che in appello la fase di trattazione è fisiologicamente necessaria e non può dirsi omessa solo perché non vi sia stata istruttoria vera e propria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo punto delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di appello dovute ad Anna Martini in euro 5.532,00 oltre accessori e spese generali. Ha inoltre compensato le spese tra la ricorrente e Luca Zoppini, e ha condannato Anna Martini a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione. È stata dichiarata inammissibile in questa sede la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata in parte.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato come norma sulla determinazione del valore della causa ai fini delle spese; la Corte ne valorizza l’applicazione in relazione al petitum effettivo del grado di appello

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma non è dirimente nel decisum

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    il valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi va correlato all’oggetto effettivamente devoluto nel grado di giudizio e non a quanto deciso in primo grado e non più in discussione

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    nella liquidazione dei compensi in appello va considerata la fase di trattazione, che non può ritenersi assente per il solo difetto di istruttoria

  • art. 1284 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di interessi

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per sostenere l’inesistenza della fase istruttoria in appello; la Corte afferma invece che la fase di trattazione resta fisiologicamente presente

  • artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380-bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 14 d.lgs. 113/2002

    menzionato incidentalmente nella parte narrativa del testo, senza rilievo decisorio certo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia va individuato in base al petitum effettivamente devoluto nel grado di giudizio considerato, non in base a somme ormai definitivamente attribuite e non più controverse.
  • Nel giudizio di appello la fase di trattazione è fisiologicamente presente e deve essere considerata nella liquidazione dei compensi, anche quando non si sia svolta una vera attività istruttoria.
  • Se la decisione di legittimità accoglie il ricorso solo sul capo delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza in parte qua e decidere direttamente nel merito sulla liquidazione corretta.
  • La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata parzialmente non può essere proposta utilmente per la prima volta in sede di legittimità, se non risulta coltivata nei limiti consentiti dal giudizio.
  • Quando il ricorso è accolto solo in parte e la censura principale riguarda la liquidazione delle spese, la soccombenza può essere regolata separatamente rispetto ai diversi contraddittori effettivamente interessati dal motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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