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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18419/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di patrocinio a spese dello Stato (provv. 28/08/2019) per mancata allegazione della certificazione consolare o, in alternativa, della specifica dichiarazione sostitutiva prevista dall'art.94, comma 2, d.P.R. 115/2002. Il difensore eccepiva violazione di legge (artt.79, 94, 99 d.P.R.115/2002 e artt.46,3 d.P.R.445/2000) sostenendo di avere prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale e, comunque, che la mancata produzione della certificazione consolare avrebbe dovuto permettere l'assegnazione di un termine per integrare la documentazione o l'acquisizione d'ufficio da parte del giudice; inoltre invocava il principio di parita di trattamento tra cittadini e stranieri quanto all'uso dell'autocertificazione.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, sebbene l'ammissione al patrocinio per il cittadino extracomunitario possa avvenire anche sulla base della sola autocertificazione prevista dall'art.94, comma 2, tale dichiarazione sostitutiva della certificazione consolare deve essere prodotta unitamente all'istanza iniziale. Nel caso concreto il Tribunale ha accertato che le prescrizioni non sono state rispettate e ha richiamato la giurisprudenza (Corte Costituzionale n.369/2007 e Cass. n.54840/2017) che conferma l'inammissibilita in difetto della specifica dichiarazione. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002

    L'art.79 comma 2 richiede la certificazione consolare; l'art.94 comma 2 consente, in caso di impossibilita di produrre la certificazione consolare, la sostituzione con una dichiarazione sostitutiva ma detta dichiarazione deve essere prodotta unitamente all'istanza; la combinazione delle norme porta all'inammissibilita dell'istanza se manca sia la certificazione consolare sia la specifica autocertificazione al momento della presentazione.

  • d.P.R. 445/2000

    Norme generali sulle dichiarazioni sostitutive e sulla loro efficacia; il Tribunale ha ritenuto che pur sussistendo le regole generali sull'autocertificazione, la disciplina speciale del d.P.R.115/2002 richiede il rispetto della tempistica e della forma prevista dall'art.94 per l'ammissione al patrocinio.

  • d.lgs. 286/1998

    Richiamato a supporto del principio di parita di trattamento degli stranieri, ma non sufficiente a derogare ai requisiti formali previsti dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.369/2007

    La Corte ha affermato che la mancata produzione della certificazione consolare comporta l'inammissibilita della domanda in difetto della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art.94 comma 2 del d.P.R.115/2002.

  • Corte di Cassazione, sentenza n.54840/2017

    sentenza n.54840 del 6.12.2017

    Ha chiarito che il cittadino extracomunitario puo' ottenere il beneficio senza ulteriori documenti soltanto se ha allegato all'istanza l'autocertificazione prescritta; in mancanza, l'istanza e' inammissibile salvo esercizio dei poteri istruttori nei limiti previsti.

Massime di principio

  • Per i cittadini extracomunitari che richiedono patrocinio a spese dello Stato, se non e' possibile produrre la certificazione consolare occorre presentare contestualmente all'istanza la specifica dichiarazione sostitutiva prevista dall'art.94 comma 2 d.P.R.115/2002; la mancata produzione all'atto iniziale comporta generalmente l'inammissibilita.
  • La regola della parita di trattamento amministrativo non annulla i requisiti formali specifici imposti dalla normativa sul patrocinio: i documenti o le autocertificazioni richieste dalla norma speciale devono rispettare tempi e forme stabiliti.
  • La presentazione tardiva della certificazione consolare o della dichiarazione sostitutiva puo' non sanare l'inammissibilita se la legge richiede espressamente la produzione contestuale; pertanto e' consigliabile allegare, comunque, l'autocertificazione insieme all'istanza e documentare tempestivamente i tentativi di ottenere la certificazione consolare.
  • Nei casi dubbi conviene produrre sia la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art.94 sia ogni prova documentale dell'impossibilita a ottenere la certificazione consolare (comunicazioni al consolato, ricevute di richiesta), per ridurre il rischio di rigetto e di condanna alle spese.
  • Il giudice ha poteri istruttori, ma tali poteri non rilasciano il certificato formale richiesto dalla norma; quando la legge impone un atto specifico a pena di inammissibilita il rispetto della procedura rimane determinante.

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