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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18721/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite origina dall'azione risarcitoria proposta da una correntista contro più banche, poi proseguita nei confronti di una sola di esse, assumendo che un ex dipendente dell'istituto avesse sottratto, nell'ambito di una gestione di fatto dei rapporti della cliente, somme di denaro pari a circa 881.661,87 euro. La domanda veniva fondata sulla responsabilità della banca per fatto del dipendente, in connessione con la disciplina del TUF e con il presupposto dell'occasionalità necessaria. La Corte d'appello, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva condannato la banca al pagamento di una somma molto inferiore, dopo avere ritenuto in parte prescritti i crediti risarcitori e in parte ravvisato un concorso di colpa della danneggiata per non avere controllato tempestivamente gli estratti conto. Gli eredi della danneggiata ricorrono per cassazione con cinque motivi: contestano, in sintesi, la valutazione sull'onere della prova e sulle presunzioni quanto all'invio degli estratti conto e al concorso di colpa; deducono l'erroneità della statuizione sulla prescrizione, sostenendo l'efficacia interruttiva di una diffida del 6 settembre 2006; censurano il mancato computo di un prelievo dell'8 aprile 1997 che, a loro dire, non era comunque prescritto; lamentano l'omesso esame di una disposizione di prelievo del 14 luglio 1998; deducono infine l'omesso esame delle rendite che sarebbero state prospettate dal dipendente ai fini della quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quinto motivo perché inammissibili, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito sul concorso di colpa e sulla prova dell'invio degli estratti conto, non sindacabile in sede di legittimità nei termini proposti; ha invece rilevato che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare una comunicazione del 6 settembre 2006 potenzialmente interruttiva della prescrizione, aveva erroneamente dichiarato prescritto il credito relativo al prelievo dell'8 aprile 1997 nonostante il termine decennale non fosse ancora decorso, e aveva omesso di pronunciarsi sul prelievo del 14 luglio 1998. Quanto al quinto motivo, la Corte ha escluso che si trattasse dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, trattandosi piuttosto di un tentativo di sollecitare una nuova valutazione di materiale istruttorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito il relativo onere a una parte diversa da quella gravata; non ricorre quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    L'apprezzamento circa il ricorso alle presunzioni e circa la sussistenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 23, comma 6, TUF

    È richiamato dalle parti in relazione alla prova e ai rapporti banca-cliente, ma la censura che lo invoca viene ritenuta inammissibile perché investe un accertamento fattuale sull'invio degli estratti conto.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato e la misura della sua incidenza causale sono valutazioni di merito, non rivedibili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.

  • art. 2943 c.c.

    Una comunicazione stragiudiziale contenente contestazioni analitiche e richiesta di pagamento può, in astratto, integrare un atto interruttivo della prescrizione; il mancato esame del documento può tradursi in vizio di motivazione su punto decisivo.

  • art. 2946 c.c.

    Il termine ordinario decennale va computato correttamente a ritroso dalla notificazione dell'atto introduttivo; non può essere dichiarato prescritto un credito quando il termine non sia ancora decorso.

  • art. 2719 c.c.

    È richiamato in relazione alla contestazione della conformità della copia documentale, ma il motivo è ritenuto inammissibile perché volto sostanzialmente a rivalutare elementi istruttori.

  • art. 216 c.p.c.

    È evocato nella censura sull'efficacia probatoria di un documento, ma non conduce a un controllo di legittimità sull'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 1223 c.c.

    È richiamato per la quantificazione del danno e delle conseguenze dannose, ma la doglianza è dichiarata inammissibile perché non riguarda un fatto storico decisivo omesso dal giudice.

  • art. 1228 c.c.

    È menzionato in relazione alla responsabilità del debitore per l'opera degli ausiliari, ma senza autonoma statuizione decisoria nel giudizio di legittimità.

  • art. 2049 c.c.

    È la norma invocata per la responsabilità della banca per il fatto illecito del dipendente nell'esercizio delle incombenze affidategli.

  • art. 31, comma 3, TUF

    È richiamato quale ulteriore base della responsabilità dell'intermediario per la condotta del soggetto operante per suo conto.

  • art. 330 c.p.c.

    La notificazione del ricorso ai difensori della parte resistente è ritenuta corretta perché effettuata presso il domicilio processuale previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti con i primi tre mezzi di ricorso.

  • art. 360, comma 5, c.p.c.

    Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non si estende al semplice mancato esame di elementi istruttori o documentali.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente viene disattesa perché non pertinente rispetto ai motivi effettivamente proposti.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non basta contestare che il giudice abbia ritenuto provato un fatto sulla base delle prove acquisite.
  • L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza dei requisiti delle presunzioni e sulla rilevanza causale del concorso colposo del danneggiato non è censurabile in cassazione come violazione di legge, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 5, c.p.c.
  • Un documento stragiudiziale che contenga contestazione analitica del debito e richiesta di pagamento può integrare un atto interruttivo della prescrizione; la sua omessa considerazione, se decisiva, determina vizio di motivazione.
  • Nel calcolo della prescrizione decennale occorre verificare in modo puntuale il dies a quo e il dies ad quem: se il termine non è ancora spirato, il credito non può essere dichiarato prescritto.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 5, c.p.c. non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli elementi istruttori; è necessario denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
  • La prova dell'invio di estratti conto, ove il giudice di merito la ritenga raggiunta attraverso la produzione degli originali conservati dall'istituto, attiene al merito e non è sindacabile in cassazione come violazione dell'onere della prova se non vi sia reale inversione del relativo carico.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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