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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33535/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all'anno d'imposta 2014 per imposta di registro, emesso in relazione alla tassazione di un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di una somma dovuta dallo Stato della Libia per una fornitura di macchinari per l'edilizia. L'Ufficio aveva assoggettato a imposta proporzionale del 3% la parte relativa agli interessi, ritenendoli moratori; la società sosteneva invece che si trattasse di interessi da tassare in misura fissa. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1182, 1219, 1224 e 1282 c.c., nonché degli artt. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e 15 del d.P.R. n. 633/1972. Secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel qualificare come compensativi gli interessi richiesti nel ricorso monitorio, poiché il credito era già scaduto e gli interessi legali chiesti dalla scadenza delle fatture fino al saldo avrebbero avuto natura moratoria ope legis; la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserito travisamento del dispositivo del decreto ingiuntivo e, in subordine, l'infondatezza.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità formulata dalla contribuente, ritenendo che il ricorso dell'Agenzia cogliesse correttamente il senso della domanda monitoria e del decreto ingiuntivo. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che, quando si chiede il pagamento di interessi su un debito di denaro già scaduto, liquido ed esigibile, gli interessi richiesti sono moratori, anche se la domanda non li qualifichi espressamente come tali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3

    viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e tributario nella qualificazione degli interessi e della relativa tassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    la Corte esclude che vi sia stato travisamento della domanda monitoria, perché gli interessi richiesti su un debito scaduto devono essere letti come moratori anche se non espressamente qualificati.

  • art. 1182 c.c.

    richiamato nel motivo dell'Agenzia come norma violata, nel contesto dell'obbligazione pecuniaria scaduta.

  • art. 1219 c.c.

    la Corte afferma che, scaduto il termine per il pagamento, non è necessaria una formale costituzione in mora per il sorgere degli interessi moratori.

  • art. 1224 c.c.

    nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali; la Corte lo richiama per qualificare come moratori gli interessi richiesti su credito scaduto.

  • art. 1282 c.c.

    richiamato nel motivo dell'Agenzia nel quadro della disciplina degli interessi su somme di denaro.

  • art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    la Corte ritiene applicabile la tassazione proporzionale agli interessi moratori, mentre quelli non moratori sarebbero soggetti al diverso regime richiamato dalla disciplina di registro.

  • art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per distinguere gli interessi moratori dalla base imponibile IVA e per il collegamento con il regime dell'imposta di registro.

  • art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986

    citato in giurisprudenza richiamata dalla Corte sul principio di alternatività IVA/registro.

  • art. 8, nota II, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    menzionata nel precedente richiamato dalla Corte in tema di tassazione fissa delle sentenze di condanna relative a finanziamenti quando gli interessi non hanno natura moratoria.

Massime di principio

  • Quando la domanda giudiziale riguarda il pagamento di una somma di denaro già scaduta, liquida ed esigibile, gli interessi richiesti dalla scadenza al saldo hanno natura moratoria, anche se non espressamente qualificati come tali.
  • La mancata esplicita indicazione della natura degli interessi nella domanda non impedisce di qualificarli in base al contenuto sostanziale della pretesa e al fatto che il credito sia già scaduto.
  • Nelle obbligazioni pecuniarie, una volta scaduto il termine di pagamento, gli interessi legali decorrono come interessi di mora senza necessità di una formale costituzione in mora.
  • In materia di imposta di registro, la qualificazione degli interessi come moratori incide sul regime impositivo, con applicazione dell'imposta proporzionale quando gli interessi non rientrino nel diverso trattamento riservato a interessi corrispettivi o convenzionali attratti nell'orbita IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneInadempimentoMora
RamiTributiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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