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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06572/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva respinto l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione. Sosteneva, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 286/1998, degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e degli artt. 6 e 7 CEDU. In particolare deduceva: l'errata qualificazione giuridica dell'atto impugnato e dei suoi effetti; la violazione del diritto di difesa e del giusto processo; l'omesso controllo da parte del giudice di pace sulla correttezza dell'operato amministrativo e sui presupposti dell'espulsione; l'illegittimo assecondare un automatismo espulsivo nonostante l'ingresso regolare in Italia; la sopravvenuta pendenza di un giudizio davanti al Tribunale di Firenze per protezione internazionale, con sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e rilascio di un permesso di soggiorno, circostanze che, a suo dire, avrebbero reso irregolare l'espulsione o comunque imposto la sospensione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla necessità di sospendere il giudizio di opposizione all'espulsione per la sopravvenuta domanda di protezione internazionale, richiamando un orientamento consolidato secondo cui l'accertamento sulla sussistenza di un diverso titolo di soggiorno non è pregiudiziale rispetto al giudizio sull'espulsione e non impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della dedotta inespellibilità per ragioni familiari, poiché il giudice di merito aveva accertato in fatto la mancanza radicale della convivenza con la coniuge italiana, requisito necessario per l'applicazione dell'art. 19 T.U. immigrazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del Ministero; dichiarata anche la non debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998

    È richiamato come norma denunciata nel ricorso; la Corte non ne modifica il contenuto, ma respinge la censura ritenendo infondata la doglianza sull'erronea qualificazione dell'espulsione e sull'asserito automatismo espulsivo.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    La sua applicabilità è esclusa in concreto perché il giudice di merito ha accertato la mancanza della convivenza stabile con la coniuge italiana, requisito fatto valere dal ricorrente per invocare l'inespellibilità.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte esclude l'obbligo di sospensione del giudizio di opposizione all'espulsione per la pendenza di una domanda di protezione internazionale, poiché manca un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.

  • artt. 112 e 113 c.p.c.

    Sono richiamati nel motivo di ricorso come norme asseritamente violate; la Corte non ravvisa la denunciata violazione nella decisione del giudice di pace.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a tutela del diritto di difesa; la Corte non accoglie la censura, ritenendo corretta la gestione del giudizio da parte del giudice di merito.

  • artt. 6 e 7 CEDU

    Sono richiamati dal ricorrente per sostenere la lesione del giusto processo e della legalità; la Corte non reputa fondata tale doglianza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È applicato per dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La pendenza di una domanda di protezione internazionale proposta dopo la notifica del decreto di espulsione non impone, di per sé, la sospensione del giudizio di opposizione all'espulsione, perché tra i due procedimenti non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnica rilevante ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
  • Nel giudizio contro il decreto di espulsione, la dedotta inespellibilità per tutela della vita familiare richiede la verifica in fatto dei presupposti previsti dalla norma invocata; in mancanza del requisito sostanziale richiesto, la censura non può essere accolta.
  • Il controllo del giudice sull'espulsione non si traduce in un automatico riesame del diverso procedimento amministrativo o di protezione internazionale, ma resta ancorato alla verifica dei presupposti del provvedimento impugnato.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l'insussistenza del requisito decisivo per l'inespellibilità, la censura di violazione di legge non può sovvertire tale accertamento se non nei limiti del vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenzeGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileFamigliaInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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