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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14315/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di fallimento proposta da due creditori professionisti nei confronti di una società ritenuta debitrice. Il tribunale aveva rigettato l'istanza per difetto di stato di insolvenza, ma aveva anche condannato gli istanti ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria. La corte d'appello ha accolto solo parzialmente il reclamo, confermando il rigetto dell'istanza ma riducendo l'importo della condanna ex art. 96 c.p.c. e disponendo una parziale regolazione delle spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 96 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che mancassero mala fede o colpa grave e che la corte territoriale avesse in realtà sanzionato la perseveranza nell'iniziativa, non la sua originaria proposizione. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la parziale compensazione delle spese e sostenendo che, essendo il reclamo accolto almeno in parte, i reclamati dovessero essere condannati alle spese o, al più, si dovesse disporre compensazione totale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo di inammissibilità sollevato dalla controricorrente, ma ha poi reputato inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la motivazione della corte d'appello era coerente e fondava la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. su una valutazione complessiva del comportamento processuale, desumendo un esercizio abusivo dello strumento processuale in base agli atti e alle condotte delle parti, senza che in cassazione fosse possibile una nuova valutazione del merito. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la regolazione e la compensazione, totale o parziale, delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il solo limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, limite qui non violato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. fall.

    È la base del reclamo avverso il decreto del tribunale in materia fallimentare; il ricorso in cassazione non era diretto contro il rigetto del reclamo in sé, ma solo contro i capi su spese e lite temeraria.

  • art. 5 l.fall.

    Richiamato per il presupposto dello stato di insolvenza, la cui mancanza aveva giustificato il rigetto dell'istanza di fallimento.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna presuppone un accertamento in concreto dell'abuso delle prerogative processuali, da valutarsi caso per caso sulla base degli atti e delle condotte processuali; non deriva automaticamente dalla soccombenza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in collegamento alla denuncia di violazione del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione del decreto, ma la Corte ha ritenuto la motivazione complessivamente coerente.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Consente il ricorso straordinario avverso il capo sulle spese e sulla condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto incidente su diritti soggettivi.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata nei motivi; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sul principio di soccombenza e sulla regola generale di liquidazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito in presenza dei presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • artt. 1208 e ss. c.c.

    Richiamati per evidenziare che il credito era stato più volte offerto anche con modalità di offerta reale o formale, elemento valorizzato per escludere una irreversibile incapacità finanziaria.

Massime di principio

  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento concreto e motivato dell'abuso dello strumento processuale, desumibile dagli atti e dalle condotte processuali, e non può essere automatica né discendere dal solo rigetto della domanda o dell'impugnazione.
  • Ai fini del risarcimento per lite temeraria, il giudice deve verificare se la parte abbia esercitato le proprie prerogative processuali senza considerare gli interessi confliggenti, in modo sproporzionato rispetto all'utilità effettivamente conseguibile.
  • Le valutazioni sulla ricorrenza della mala fede o colpa grave e sulla quantificazione della condanna ex art. 96 c.p.c. appartengono al merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non mediante una nuova lettura degli elementi fattuali.
  • In tema di spese processuali, la Cassazione controlla soltanto che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione totale o parziale, anche in caso di accoglimento solo parziale della domanda o dell'impugnazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • L'accoglimento parziale di un reclamo non comporta automaticamente la condanna della controparte soccombente al pagamento integrale delle spese, potendo invece giustificare una compensazione, totale o parziale, secondo il criterio della soccombenza reciproca.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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