Sentenza del 18/02/2020 n. 436 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Motivazione - Possibilità di muovere censure articolate e mirate - Difetto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2005: l'ufficio aveva disconosciuto e negato il rimborso di crediti IVA derivanti da fatture emesse da soggetti (YYY e ZZZ) ritenuti 'cartiere' e aveva applicato accertamento induttivo ai fini IRES/IRAP per inattendibilità della contabilità (discordanza rimanenze di magazzino e omissione di ricavi). La società contestava difetto di motivazione dell'avviso (richiamo al PVC), la genuinità delle fatture e la legittimità dell'induttivo.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso. Il giudice d'appello ha ritenuto valido e "autoportante" l'avviso di accertamento (anche se richiamava il PVC) perché conteneva sufficiente motivazione; ha ritenuto non credibile l'estraneità della XXX srl al meccanismo di interposizione fittizia delle fatture (fornitori cartiere) e ha confermato l'obbligo di corresponsione dell'IVA indebitamente chiesta a rimborso. Ha inoltre ritenuto fondata la ricostruzione induttiva per inattendibilità della contabilità (divergenza rimanenze e omissione ricavi), e ha condannato la XXX srl al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
L'art.39 (co.1) è stato interpretato come base per ritenere inattendibili le scritture contabili; tale inattendibilità legittima l'accertamento induttivo.
Norma citata nell'appello relativa alle modalità e principi del contenzioso e dell'accertamento (richiamata dall'ufficio per contestare la decisione di primo grado).
TUIR (DPR 917/1986) - art. 109
Richiamato dall'ufficio in relazione alla determinazione dei redditi d'impresa e alle regole probatorie nella verifica dei ricavi.
L. 537/1993 - art. 14 co. 4‑bis
Norma citata in tema di fatture e rilevanza fiscale degli acquisti; usata dall'ufficio per sostenere la disconoscibilità delle fatture emesse da soggetti fittizi.
DPR 633/1972 - art. 19 (richiamato come modifica)
Richiamato dall'ufficio in relazione alla disciplina IVA e alla modifica normativa richiamata a supporto dell'atto impositivo (riferimento normativo usato nell'appello).
Processo Verbale di Constatazione (PVC)
Documento istruttorio dell'Amministrazione; il richiamo al PVC nell'avviso non invalida l'atto se l'avviso contiene motivazione sufficiente (avviso "autoportante") e il contribuente è in grado di formulare censure articolate e mirate.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento che richiami il PVC non è automaticamente nullo: è valido se è "autoportante", cioè contiene spiegazioni sufficienti da consentire al contribuente di contestarlo con censure articolate e mirate.
- Le fatture emesse da soggetti che risultano essere "cartiere" o privi di struttura e personale possono essere disconosciute e rendere il credito IVA indebito; l'Amministrazione può rifiutare il rimborso e pretendere l'IVA non versata.
- Se emergono incongruenze rilevanti (es. differenze tra rimanenze contabili e giacenze effettive, omissione di ricavi), ciò può giustificare l'accertamento induttivo ai sensi dell'art.39 DPR 600/1973 per inattendibilità delle scritture contabili.
- Il contribuente ha l'onere di fornire prove idonee a dimostrare la genuinità delle operazioni (documentazione, elementi concreti sulla prestazione e sulla struttura del fornitore); mere affermazioni generiche o rimandi a modalità operative non convincono il giudice.
- La valutazione sulla sussistenza di interposizione fittizia e sulla buona fede del contribuente è basata su elementi fattuali complessivi (frequenza e ammontare delle operazioni, anagrafe imprese dei fornitori, elementi logistici) e può legittimare la conferma dell'accertamento anche in grado d'appello.
- Le commissioni possono riformare integralmente decisioni di primo grado quando ritengono corrette le argomentazioni dell'Ufficio e sufficienti gli elementi che giustificano l'accertamento; il ricorso al merito deve essere concreto e dimostrato.
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