Sentenza del 18/02/2020 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES-IVA-IRAP - Consolidato fiscale - Interessi attivi di finanziamenti infragruppo -Tassabilità autonoma - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento (IRES; IRAP e IVA) per l'anno 2013: 1) mancata rilevazione di interessi attivi su finanziamenti infragruppo infruttiferi verso società estere (omessa variazione in aumento per euro 1.030.665); 2) deduzioni ritenute illegittime per costi di servizi infragruppo (e relative detrazioni IVA) per euro 529.223,90 e altri costi per euro 22.914,24; 3) altre contestazioni IRAP su compensi amministratori. La società ha sostenuto in particolare l'inapplicabilità dell'art.110, comma 7 TUIR ai mutui infruttiferi (soprattutto in regime di consolidato fiscale) e ha invocato la neutralità delle fatturazioni infragruppo nel consolidato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per l'Umbria ha respinto l'appello relativo all'avviso IRES. Ha ritenuto applicabile l'art.110, comma 7 TUIR ai finanziamenti infragruppo, anche se infruttiferi, e dunque ha escluso la validità della qualificazione di "mutuo infruttifero" come causa di esclusione del transfer pricing: gli interessi avrebbero dovuto essere determinati al valore di mercato (arm's length). Ha altresì ritenuto non provata l'inerenza dei costi fatturati dalla consolidante per i servizi infragruppo e quindi legittima la loro disconoscibilità. Ha osservato che l'adesione al consolidato non elimina la soggettività tributaria delle società né le norme del TUIR. Spese di giudizio a carico dell'appellante, liquidate in euro 10.000,00. La CTR si è pronunciata solo sull'avviso relativo a IRES.
Norme richiamate
art. 110, comma 7 TUIR (DPR 917/1986)
art. 110, comma 7 TUIR (formulazione vigente nel 2013)
La CTR ha applicato la norma ai finanziamenti infragruppo verso società estere controllate: i componenti di reddito devono essere determinati secondo il valore normale/arm's length anche se il corrispettivo pattuito è nullo (finanziamento infruttifero), sostituendo il prezzo contrattuale con il prezzo di mercato quando ne deriva un aumento del reddito.
art. 109 DPR n. 917/1986
Richiamata dalla difesa in tema di deducibilità costi; la CTR ha ritenuto che la contribuente non abbia dimostrato l'inerenza dei costi fatturati dalla controllante, perciò la deduzione può essere negata se manca prova della natura e delle condizioni dell'attività resa.
art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992
Denunciata la insufficiente motivazione della sentenza di primo grado: la CTR ha ritenuto infondato il rilievo, confermando la motivazione svolta in primo grado e data la specificità della normativa transfer pricing applicata.
OECD Transfer Pricing Guidelines
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (2010)
La CTR si è richiamata ai principi OCSE (arm's length) per confermare che anche i contratti di mutuo infragruppo devono essere remunerati come operazioni tra imprese indipendenti; in ipotesi di finanziamento deve essere presente una remunerazione (tasso di interesse) valutata in comparabilità.
Circolare Agenzia delle Entrate n.32/1980
Richiamata per evidenziare l'interpretazione amministrativa consolidata secondo cui le operazioni infragruppo, compresi i finanziamenti, sono soggette alle regole del transfer pricing.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 7496/2016; Cass. n. 13387/2016; Cass. n. 450/2018 (richiamate)
La CTR ha utilizzato i precedenti di legittimità che affermano che il criterio del valore normale prescinde dalla capacità originaria dell'operazione di produrre reddito e che l'assenza di corrispettivo non esclude l'applicazione del transfer pricing; inoltre la giurisprudenza sul giudizio di inerenza è richiamata ma nel caso concreto la prova dell'inerenza è risultata insufficiente.
Massime di principio
- I finanziamenti infragruppo verso società estere sono soggetti alle regole del transfer pricing: anche se contrattualmente infruttiferi, il reddito deve essere rettificato al valore normale (arm's length) imputando un tasso di interesse di mercato quando l'operazione abbia effetti sul reddito.
- L'adesione al consolidato fiscale non annulla la soggettività tributaria delle società né esime dall'applicazione delle disposizioni del TUIR: la neutralità del consolidato non giustifica automaticamente fatturazioni infragruppo prive di corrispettivo economico.
- Per i servizi infragruppo la deducibilità richiede prova dell'inerenza e della concreta prestazione (documentazione, risorse impiegate, congruità dei costi); un semplice accordo contrattuale sul riparto dei costi può non essere sufficiente se l'attività non risulta effettivamente svolta o i costi non sono giustificati.
- La documentazione e la comparabilità sono decisive: le imprese devono poter dimostrare che condizioni e prezzi infragruppo sono conformi a quelli che sarebbero stati praticati tra parti indipendenti (accordi, analisi di comparabili, tasso di mercato, delibere societarie che giustifichino l'operazione).
- Se l'impresa finanziatrice ha utilizzato risorse reperite sul mercato creditizio per erogare il finanziamento infragruppo, ciò rafforza l'argomentazione dell'amministrazione fiscale a pretendere la capitalizzazione al costo effettivo del denaro (o un tasso di mercato imputato).
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