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Sentenza

Sentenza del 18/02/2020 n. 57 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Cartella di pagamento - Richiesta esclusiva interessi dovuti - Criteri calcolo - Obbligo motivazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado. La cartella è stata ritenuta sostanzialmente illegittima per assenza di indicazione della metodologia di calcolo degli interessi (tasso, base e periodo). L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado quantificate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento per euro 3.988,84 relativa a interessi dovuti in seguito a revoca della sospensione per anno 2014. La contribuente eccepiva nullità della notifica tramite PEC priva di firma digitale p7m, mancata allegazione dell'atto presupposto (provvedimento di revoca), assenza di preventiva comunicazione, maggiorazione artificiosa dell'importo e, soprattutto, mancanza di motivazione circa il calcolo degli interessi (assenza di indicazione del tasso applicato e della base su cui gli interessi sono stati calcolati). L'ufficio contestava le eccezioni sostenendo che la cartella, redatta secondo il modello e richiamando le norme, fosse valida e che il tasso sia desumibile dalla legge. I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso per mancanza di motivazione sul calcolo degli interessi; in appello l'Agenzia ha insistito ritenendo la decisione errata; la CTR ha però confermato l'annullamento della cartella per carenza motivazionale, ritenendo che quando l'atto attiene esclusivamente alla richiesta degli interessi occorre indicare le modalità di calcolo per consentire la verifica del contribuente.

Norme richiamate

  • DPR 602/1973, art.12

    L'art.12 disciplina la cartella di pagamento e gli elementi formali dell'atto; tuttavia il Collegio ha ritenuto che, pur integrando formalmente il modello ministeriale, la cartella debba contenere le modalità di calcolo degli interessi quando l'atto riguarda esclusivamente tale pretesa, perché il debitore deve poter verificare la correttezza del calcolo.

  • Cass. sent. 10481/2018

    "in tema di riscossione delle imposte sui redditi la cartella di pagamento degli interessi maturati su indebito tributario deve essere motivata dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi"

    La Corte di Cassazione impone l'obbligo di motivazione della cartella anche per gli interessi, principio ripreso e applicato dal Collegio per annullare la cartella priva di indicazioni su tasso e base.

  • Giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. 24933/16, 1554/17, 861/09, ord.17765/18)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la cartella di pagamento deve permettere al contribuente di verificare il calcolo degli interessi; il richiamo formale alla legge o l'uso del modello ministeriale non esonerano l'ente dall'indicare elementi di calcolo essenziali.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento riguarda esclusivamente interessi, l'atto deve indicare chiaramente la base (la somma su cui sono calcolati gli interessi), il tasso applicato e il periodo di riferimento o comunque fornire un prospetto di calcolo che consenta al contribuente di verificarne la correttezza.
  • Il fatto che la cartella sia redatta secondo il modello ministeriale o che il tasso sia previsto dalla legge non esime l'amministrazione dall'obbligo di motivazione: il debitore deve poter controllare e contestare il calcolo.
  • La carenza di indicazione del tasso, della base o della metodologia rende la cartella sostanzialmente illegittima e ne può comportare l'annullamento; l'ente dovrebbe quindi allegare anche l'atto presupposto (es. provvedimento di revoca della sospensione) e il dettaglio del calcolo.
  • Questioni formali di notifica (es. PEC priva di firma digitale p7m) e mancata allegazione dell'atto presupposto possono costituire ulteriori profili di invalidità, ma il profilo decisivo nelle ipotesi esclusivamente interessuali è l'obbligo di indicare la metodologia di calcolo.
  • Per evitare contenziosi e soccombenza, l'amministrazione è tenuta a fornire, già nella cartella o con atto giustificativo tempestivo, il dettaglio numerico del calcolo degli interessi; in caso di soccombenza le spese seguono il principio della soccombenza.

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