Sentenza del 18/02/2020 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Rettifica della Rendita Catastale per fabbricati specifici per lo sport quali campi da Golf, applicazione del prezziario e relazione di stima sintetica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della rettifica della rendita catastale di un impianto sportivo (campo da golf). L'ufficio ha applicato un prezziario mediante una relazione di stima sintetica del costo di costruzione e del valore del suolo; il contribuente aveva invece prodotto documentazione con singole e specifiche spese e dichiarazioni (Docfa). Il Collegio ha valutato se l'ufficio potesse applicare il prezziario senza allegarlo all'atto e senza aver effettuato sopralluogo.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto correttamente applicabile la stima sintetica basata sul prezziario, senza che il prezziario dovesse essere necessariamente allegato all'atto, poiché si tratta di un listino noto e conoscibile con minima diligenza ed è da anni condiviso dagli ordini e collegi. Ha inoltre ritenuto legittimo procedere senza sopralluogo (facoltà dell'ufficio). Ha escluso la prevalenza delle singole spese documentate dal contribuente in quanto la metodologia del costo adottata dall'ufficio costituiva un elemento nuovo rispetto ai ricorsi iniziali e riuniti (nuovo criterio sopravvenuto). Conseguenza pratica: rettifica della rendita confermata secondo la stima sintetica effettuata dall'ufficio.
Norme richiamate
Docfa (strumento di classamento catastale)
Il contribuente aveva presentato documentazione tramite Docfa; il Collegio ha ritenuto che l'adozione da parte dell'ufficio di un diverso metodo di stima (costo/prezzario) dopo i ricorsi iniziali costituisse elemento sopravvenuto e potesse prevalere rispetto alle singole spese documentate
Prezzario / listino prezzi tecnico condiviso dagli ordini e collegi
Il prezzario, essendo pubblico e noto da anni, può essere utilizzato dall'ufficio come base per una relazione di stima sintetica senza dover essere allegato all'atto, perché è conoscibile con minima diligenza
Massime di principio
- Il prezziario tecnico pubblico e noto può essere utilizzato dall'amministrazione per una stima sintetica del costo di costruzione e del valore del suolo anche se non allegato all'atto, purché sia effettivamente conoscibile con minima diligenza
- L'ufficio ha la facoltà di non effettuare sopralluogo; la mancata ispezione non invalida automaticamente l'uso di una relazione di stima sintetica effettuata con criteri tecnici condivisi
- Se l'amministrazione adotta un metodo di valutazione (es. metodo del costo basato su prezzario) che non era stato proposto nei ricorsi iniziali, tale metodo può essere considerato un elemento nuovo sopravvenuto e prevalere rispetto a documentazione privata che puntava su singole voci di spesa, salvo che il contribuente non dimostri l'erroneità del prezzario o l'errata applicazione dello stesso
- Per opportuna difesa, il contribuente dovrebbe: 1) allegare al ricorso riferimento e documentazione sul prezzario che intende contestare; 2) fornire una relazione di stima dettagliata, coerente e comparabile; 3) chiedere e, se opportuno, sollecitare il sopralluogo o l'istruttoria tecnica quando l'ufficio cambia metodologia valutativa
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