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Sentenza

Sentenza del 18/02/2020 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRPEF - Spese viaggi - Sede lavoro indicata dal datore - Natura risarcitoria - Imponibilità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso delle ritenute IRPEF operate dalla ASL sulle somme corrisposte a titolo di rimborso spese per viaggi (anni 2014-2015) previsti dagli Accordi Collettivi nazionali per i medici specialisti ambulatoriali. L'ufficio riteneva i rimborsi di natura retributiva e quindi imponibili ex art. 51 TUIR; il contribuente sosteneva che si trattava di rimborsi di natura risarcitoria non assoggettabili a tassazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione dei primi giudici: i rimborsi spese per viaggi fuori sede corrisposti al medico, parametrati a chilometraggio e costo carburante e volti a reintegrare il patrimonio del lavoratore per spese straordinarie imposte dall'incarico, hanno natura risarcitoria e non retributiva e quindi non sono imponibili a titolo di reddito di lavoro dipendente. Inoltre il giudice ha ritenuto assolto l'onere probatorio dal contribuente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • DPR 917/1986 (TUIR) art. 51

    art. 51 comma 1 (principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente); comma 5 (indennità di trasferta)

    La Corte regionale ha riconosciuto che, pur essendo l'art.51 il principio generale di imponibilità del reddito di lavoro dipendente, non ogni somma corrisposta dal datore di lavoro è automaticamente retributiva: esistono rimborsi di natura risarcitoria non assoggettabili. Le indennità riferite a trasferta/trasporto vanno valutate secondo la natura e la finalità concreta.

  • Cassazione civile sent. n. 9107/2002

    Precedente giurisprudenziale che dichiara possibile natura risarcitoria (non retributiva) di rimborsi spese per trasferte, con conseguente non imponibilità fiscale. Il collegio regionale lo applica come principio di riferimento.

  • Cassazione civile sent. n. 6793/2015

    Conferma l'orientamento secondo cui rimborsi viaggio calibrati sulle spese effettive possono avere natura risarcitoria e non rientrare nel reddito imponibile; richiamata dalla CTR come supporto diretto alla decisione.

  • DPR 271/2000 art. 35 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo per i medici specialisti ambulatoriali)

    Prevede il meccanismo di rimborso (parametrato a chilometraggio e al costo del carburante) per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza; il regolamento supporta la qualificazione come rimborso spese effettivo e non come emolumento retributivo.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/E del 2015

    Posizione dell'Agenzia che, pur riconoscendo in altri casi l'imponibilità, non vincola la giurisprudenza: l'ufficio l'ha richiamata per sostenere l'imponibilità ma il giudice non l'ha ritenuta dirimente di fronte alla documentazione e alla giurisprudenza di Cassazione favorevole.

  • Cassazione civile sent. n. 2196/2012

    Sentenza citata dall'Agenzia come orientamento contrario; la CTR però ritiene che non prevalga rispetto ai precedenti (9107/02 e 6793/15) nel caso concreto, soprattutto alla luce della concreta modalità di calcolo del rimborso.

Massime di principio

  • I rimborsi spese per trasferte/dislocazioni imposte dal datore di lavoro che siano parametrati a spese effettive (chilometraggio, costo carburante) e mirino a reintegrare oneri straordinari sostenuti dal lavoratore possono essere qualificati come risarcitori e non come retributivi: in tal caso non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente imponibile.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla concreta natura e finalità dell'indennità: rimborsi oggettivamente correlati a costi effettivamente sostenuti e documentati sono meno suscettibili di essere considerati reddito rispetto a indennità forfettarie o aventi natura chiaramente retributiva.
  • L'onere della prova circa la natura e la quantificazione del rimborso grava sul contribuente che li invoca come non imponibili, pertanto è fondamentale conservare e produrre documentazione idonea (calcolo chilometrico, parametri contrattuali, legami con l'incarico conferito).
  • Nonostante pronunce favorevoli della Cassazione (es. 9107/02, 6793/15), esistono orientamenti contrari e circolari/risoluzioni dell'Agenzia; la decisione può variare in base alla completezza della prova documentale e alla specifica modulazione del rimborso prevista dagli accordi collettivi.
  • In pratica, per massimizzare la probabilità di non imponibilità: strutturare i rimborsi su parametri oggettivi (km e costo carburante), ancorarli espressamente all'interesse del datore di lavoro e mantenere chiara tracciabilità documentale della correlazione tra spesa sostenuta e rimborso ricevuto.

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