Sentenza del 18/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRAP - Presupposto - Attività di medico libero professionista esercitata presso strutture private esterne - Autonoma organizzazione oggettiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'imponibilità IRAP del reddito prodotto esercitando attività libero professionale presso studi e strutture private di terzi, utilizzando beni strumentali di proprietà delle strutture ospitanti. Sosteneva che, non operando con una autonoma organizzazione propria (personale, locali e beni strumentali di proprietà), mancassero i presupposti per l'IRAP.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'attività del medico fosse comunque soggetta a IRAP. Ha ritenuto sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione in senso oggettivo perché il professionista si avvaleva in modo non occasionale delle strutture altrui e di beni strumentali che, per quantità o valore, superavano il minimo indispensabile. L'utilizzo stabile delle strutture esterne e del relativo personale organizzativo consente di massimizzare il numero delle prestazioni e integra la condizione di autonoma organizzazione richiesta per l'imponibilità IRAP; conseguentemente il ricorso è stato respinto e l'imposta confermata.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (norme generali IRAP)
La norma sull'IRAP richiede l'esistenza di una autonoma organizzazione per l'imponibilità; l'interpretazione data nella sentenza è che l'autonoma organizzazione può realizzarsi anche in modo oggettivo tramite strutture e beni strumentali di terzi utilizzati in modo non occasionale e in misura eccedente il minimo indispensabile
Massime di principio
- L'IRAP può trovare applicazione anche quando il professionista opera prevalentemente presso strutture di terzi: rileva l'esistenza di una autonoma organizzazione oggettiva, non necessariamente formata da beni e personale di proprietà del professionista.
- Elementi che fanno propendere per l'autonoma organizzazione: consistenti compensi annuali, uso non occasionale di strutture esterne, impiego di beni strumentali in quantità o valore superiori al minimo indispensabile, e ricorso al personale e all'organizzazione della struttura ospitante per gestire le prestazioni.
- La semplice mancanza di locali o di beni di proprietà non è di per sé sufficiente a escludere l'IRAP se l'attività è strutturata in modo da aumentare sistematicamente la produzione di prestazioni mediante l'organizzazione fornita da terzi.
- Per valutare il rischio IRAP in casi simili, verificare la continuità e la non occasionalità dell'utilizzo delle strutture esterne, il ruolo del personale della struttura nell'organizzazione del servizio e la rilevanza economica degli investimenti/beni utilizzati.
- Se si vuole ridurre l'esposizione IRAP, il professionista dovrebbe evitare forme di sfruttamento stabili e organizzative delle risorse altrui: prediligere rapporti occasionale o rivedere le modalità contrattuali e organizzative (es. formule di collaborazione chiaramente subordinate o di mera interposizione senza organizzazione stabile).
- La valutazione è sostanziale e fattuale: ogni situazione va analizzata caso per caso con attenzione agli elementi concreti di organizzazione e capacità produttiva indotta dalle strutture utilizzate.
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