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Sentenza

Sentenza n. 968/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di diniego n. 12742 dell’8.7.2021, notificato in data 8.7.2021, con cui il Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Racale ha comunicato il diniego definitivo delle pratiche edilizie prot. n. 11064 del 20.7.2015, “progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 - D.P.R. 380/01 di una dimora estiva per n. 9 appartamenti”, e prot. n. 11065 del 20.7.2015, “progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 – D.P.R. 380/01 di una piscina scoperta a due corpi separati”, in territorio di Racale, località “Torre Suda”, Via Curtatone, su terreno riportato in N.C.T. distinto in catasto al foglio n.14 p.lle n. 142, 408, 407 e 338”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202101503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo delle istanze di sanatoria edilizia relative alla realizzazione di una dimora estiva composta da nove appartamenti e di una piscina scoperta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato il diniego comunale delle istanze presentate ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, deducendo principalmente disparità di trattamento ed eccesso di potere, sul presupposto che nella medesima area agricola fossero presenti altri edifici a uso turistico-ricettivo, assentiti con variante urbanistica. Ha sostenuto inoltre che le opere non avrebbero prodotto impatti negativi sul paesaggio, non avrebbero aggravato il carico urbanistico perché utilizzate soltanto nel periodo estivo e sarebbero collocate in un contesto servito dalla viabilità pubblica e ormai urbanizzato. In sede di trattazione orale ha chiesto anche il rinvio della causa e lo svolgimento di attività istruttoria in relazione alle sopravvenienze derivanti dal nuovo PUG.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio e la richiesta istruttoria, ritenendo le sopravvenienze relative al nuovo PUG estranee all'oggetto del giudizio. Nel merito ha ritenuto insanabile la realizzazione dei nove appartamenti con piscina per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, le opere non rispettano la disciplina urbanistica dell'area, qualificata come agricola e interessata da fascia di rispetto stradale, poiché lo stesso ricorrente ha ammesso che gli interventi non erano consentiti dallo strumento urbanistico. Manca quindi il requisito della doppia conformità richiesto dall'art. 36 d.P.R. 380/2001, ossia la conformità sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda di sanatoria. In secondo luogo, le opere ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico e hanno comportato la creazione di nuovi volumi e superfici: la sanatoria paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 è pertanto esclusa e il relativo diniego ha natura vincolata. Il richiamo ad altri fabbricati presenti nella zona non dimostra una disparità di trattamento, poiché tali edifici erano stati assentiti e realizzati in variante allo strumento urbanistico. Sono state ritenute irrilevanti sia l'utilizzazione soltanto estiva sia l'asserito pregio architettonico, trattandosi di circostanze contingenti prive di incidenza sulla mancanza della doppia conformità e dell'autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori di legge, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato solo in presenza della c.d. doppia conformità dell'opera, sia rispetto allo strumento urbanistico vigente al momento della sua realizzazione, sia rispetto a quello vigente al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.

    Il requisito della doppia conformità è necessario per l'accertamento di conformità edilizia; la conformità deve sussistere tanto al momento della realizzazione dell'opera quanto al momento della domanda di sanatoria.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    La sanatoria paesaggistica è esclusa in presenza di opere abusive che abbiano determinato la creazione o l'aumento di superfici o volumi, anche di modesta entità.

    La sanatoria paesaggistica non è conseguibile per opere che abbiano creato nuovi volumi o superfici; per interventi di nuova costruzione e per piscine di rilevanti dimensioni il diniego è vincolato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'accertamento di conformità edilizia ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 richiede la doppia conformità dell'opera, che deve sussistere sia rispetto alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione sia rispetto a quella vigente al momento della presentazione della domanda; l'assenza di una sola delle due conformità impedisce il rilascio della sanatoria.
  • La sanatoria paesaggistica prevista dall'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 è esclusa quando l'intervento abusivo abbia creato o aumentato superfici o volumi, anche se di entità modesta; il diniego relativo a tali opere è vincolato.
  • La presenza di altri edifici nella medesima area agricola non determina disparità di trattamento quando tali edifici siano stati legittimamente assentiti mediante variante allo strumento urbanistico, poiché non costituiscono situazioni comparabili con un intervento abusivo privo della doppia conformità.
  • L'utilizzazione stagionale dell'immobile, il suo pregio architettonico, l'assenza di asseriti impatti paesaggistici e la disponibilità di viabilità pubblica non possono supplire alla mancanza della doppia conformità urbanistica e dell'autorizzazione paesaggistica necessarie per la sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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