Cassazione Penale, Sentenza n. 00955/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. per intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei difensori muniti di procura speciale, effettuata prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria di inammissibilità non è seguita condanna al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. Decisione del 15 dicembre 2025.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di retrodatazione degli effetti della custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, deducendo vizio di motivazione e sostenendo che i termini di decorrenza della misura dovessero essere retrodatati al 18 giugno 2018 (data di esecuzione di misura per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.), alla luce della successiva irrevocabilità della relativa condanna.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza, comporta l'inammissibilità del ricorso; la declaratoria di inammissibilità, nel caso concretamente deciso, esclude l'applicazione delle sanzioni pecuniarie processuali
Norma sostanziale relativa alle misure cautelari nel contesto dei reati in materia di stupefacenti; nel caso era oggetto di contestazione la decorrenza della custodia cautelare applicata per tale fattispecie
Rilevante per la questione di retrodatazione: l'esecuzione di una misura cautelare per reato associativo (416-bis) e la successiva sentenza irrevocabile sono state addotte dal ricorrente per chiedere la retrodatazione degli effetti di altra misura cautelare
Massime di principio
- La rinuncia al gravame da parte del difensore munito di procura speciale prima dell'udienza determina l'inammissibilità del ricorso; occorre porre attenzione ai termini e al potere di rinuncia conferito al difensore.
- La sopravvenuta irrevocabilità di una sentenza può determinare una sopravvenuta carenza di interesse nel proseguire un impugnazione volta a ottenere effetti 'retrodatati' di misure cautelari, ma tale sopravvenuta carenza va dichiarata e motivata nel processo: se il difensore rinuncia per questo motivo, il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso.
- Le questioni di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare richiedono un esame motivato del rapporto tra le misure applicate per reati diversi (es. 416-bis vs art. 74 DPR 309/1990) e della rilevanza di eventuali sentenze irrevocabili; l'assenza di una valutazione sostanziale del merito, per effetto della rinuncia, impedisce di ottenere pronunce di merito su tali profili.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia non sempre comporta l'addebito delle spese processuali o di somme alla Cassa delle Ammende: ciò dipende dalle specifiche disposizioni e dalla motivazione del giudice.
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