Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19535 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

G.N. aveva impugnato la cartella di pagamento ICI per gli anni 1999, 2000 e 2001, sostenendo di non aver ricevuto i precedenti avvisi di accertamento perché notificati in via (indirizzo omesso), dove non risiedeva più dopo il trasferimento a un altro comune. La Commissione tributaria provinciale di Matera aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Basilicata aveva confermato, ritenendo invalida la notifica: le annotazioni postali erano generiche e non dimostravano che il contribuente conservasse lì la dimora abituale. Il Comune ha proposto un unico motivo di ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973: sosteneva che gli avvisi fossero stati notificati al domicilio fiscale e che l’assenza del destinatario, l’emissione del modello 26 e la dicitura «rifiutato al mittente» provassero la regolarità della notifica. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del motivo per un errore nell’indicazione del numero dell’art. 360 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: il riferimento all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. è stato considerato un mero refuso, essendo chiara la deduzione di violazione di legge riconducibile al n. 3. Ha poi rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato che la residenza rilevante ai fini della notifica è il luogo in cui il destinatario dimora abitualmente in concreto; le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo, ma possono essere superate con prova contraria. Nel caso specifico, la CTR aveva accertato che le annotazioni sulla busta erano troppo generiche per provare che G.N. avesse mantenuto la dimora di fatto all’indirizzo di notifica; tale valutazione di fatto non era censurabile in Cassazione nei termini proposti. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui fosse sufficiente notificare al domicilio fiscale risultante agli uffici: per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, le variazioni anagrafiche producono effetto immediato e il termine dilatorio di trenta giorni introdotto nel 2006 non si applica retroattivamente. La Corte ha posto a carico del Comune le spese dei giudizi di merito e di Cassazione, liquidando quelle in favore del contribuente in 2.000 euro oltre accessori di legge; il dispositivo menziona anche la compensazione delle spese processuali. Ha infine dato atto dell’obbligo del Comune di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, essendo stato integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Art. 149 c.p.c.

    Norma invocata dal Comune in relazione alla notifica a mezzo posta, ma non interpretata autonomamente dalla Corte: il ricorso è stato deciso sulla base dei criteri per individuare il luogo di residenza o dimora e della disciplina tributaria dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.

  • Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in particolare ultimo comma nel testo applicabile ratione temporis

    a seguito della declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza n. 360 del 19.12.2003, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, u.c., (nel testo applicabile ratione temporis), trova applicazione la regola generale secondo cui l'effetto delle variazioni anagrafiche è immediato ed il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, non opera retroattivamente.

    Venuta meno la disposizione dichiarata incostituzionale, le variazioni anagrafiche producono effetto immediato ai fini della notificazione. Il termine di trenta giorni introdotto nel 2006 non si applica retroattivamente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invero il riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, appare frutto di un mero refuso, posto che dal contenuto complessivo del motivo, riferito alla violazione di legge, è dato evincere che il ricorrente intendeva riferirsi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

    Un errore materiale nell’indicazione del numero del motivo di ricorso non determina automaticamente l’inammissibilità se dal contenuto complessivo dell’atto risulta chiaramente la censura effettivamente proposta.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Quando il ricorso per Cassazione è integralmente respinto e ricorrono i presupposti di legge, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, che prevede l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Per individuare il luogo in cui notificare un atto conta la dimora abituale effettiva del destinatario; i dati anagrafici hanno valore presuntivo e possono essere superati da prove contrarie.
  • La notifica a un indirizzo diverso da quello anagrafico richiede elementi idonei a dimostrare che il destinatario vi dimorava ancora abitualmente. Annotazioni postali generiche, da sole, possono non bastare.
  • Per gli atti soggetti alla disciplina esaminata, il domicilio fiscale registrato presso l’ufficio non rende valida una notifica se le variazioni anagrafiche rilevanti avevano già effetto: il termine di trenta giorni introdotto nel 2006 non è retroattivo.
  • Un errore materiale nel numero della disposizione processuale indicata non comporta necessariamente l’inammissibilità, se il contenuto del motivo consente di identificarne senza ambiguità la natura.
  • Il rigetto integrale del ricorso per Cassazione comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.