Cassazione Civile, Ordinanza n. 28814/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La società concedente aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società utilizzatrice e del fideiussore per il pagamento, in solido, dei canoni di leasing scaduti e non pagati, relativi a un contratto di leasing mobiliare avente ad oggetto arredi e macchinari per una discoteca, poi risolto per inadempimento dell'utilizzatore. Gli opponenti sostenevano che il contratto fosse in realtà un leasing traslativo e che, dopo la risoluzione, dovesse applicarsi l'art. 1526 c.c., con conseguente nullità della clausola che consentiva di pretendere anche i canoni non ancora scaduti, oltre all'irripetibilità dei canoni già pagati e alla necessità di riduzione dell'eventuale indennità. Contestavano inoltre la qualificazione del credito come penale ex art. 1382 c.c., lamentando violazione dell'art. 112 c.p.c. per mutamento della causa petendi, e deducevano che, una volta ricondotta la pretesa a clausola penale, il giudice avrebbe dovuto verificarne l'eccessività, considerare la pretesa duplicazione degli interessi moratori e detrarre quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni. Con il quarto motivo, nuovo in cassazione, sostenevano infine che, essendo la pretesa stata riqualificata come risarcitoria, l'IVA non fosse dovuta e dovesse essere scomputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la clausola contrattuale come clausola penale e che non vi era stata violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il riferimento alla penale era già stato introdotto dalla parte opposta in primo grado. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la riduzione per eccessività presupponeva la prova della restituzione e vendita dei beni da parte del concedente, prova non fornita dagli opponenti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché nuovo, non essendo mai stato dedotto nei gradi di merito il tema dello scomputo dell'IVA da un credito riqualificato come risarcitorio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
La disciplina della vendita con riservato dominio è richiamata come parametro analogico; la Corte conferma che, nei casi in cui la clausola contrattuale sia strutturata con meccanismo di riequilibrio e detrazione del ricavato della vendita del bene, essa può essere compatibile con la ratio della norma.
La clausola contrattuale che predetermina le conseguenze economiche dell'inadempimento è qualificabile come clausola penale.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la parte stessa abbia fatto riferimento in giudizio alla clausola penale sulla quale il giudice fonda la decisione.
La riduzione della penale per eccessività presuppone una verifica in concreto dell'eccesso, valutabile solo se siano allegati e provati gli elementi fattuali necessari, come il recupero e la vendita del bene.
La censura sul mancato accertamento di fatti richiede che tali fatti risultino provati secondo il materiale istruttorio ritualmente acquisito.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. unico
La questione dell'IVA su un credito riqualificato come risarcitorio è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in cassazione.
Massime di principio
- In tema di leasing risolto per inadempimento dell'utilizzatore, la validità della clausola che attribuisce al concedente i canoni scaduti e quelli a scadere va valutata alla luce della sua funzione complessiva: essa è ammissibile se opera come clausola penale e contiene un meccanismo idoneo a evitare che il concedente consegua un vantaggio maggiore rispetto alla regolare esecuzione del contratto.
- La qualificazione della pretesa come domanda di pagamento di una clausola penale non integra di per sé violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il riferimento alla penale sia già presente negli atti difensivi della parte e la causa petendi sostanziale resti immutata.
- La riduzione della penale per manifesta eccessività non può essere riconosciuta in astratto: occorre che la parte interessata alleghi e provi i fatti rilevanti, in particolare l'eventuale restituzione del bene e il ricavato della sua vendita, se previsti come elementi di riequilibrio della clausola.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove, come la deduzione dell'indebita applicazione dell'IVA a un credito ritenuto risarcitorio, se tali questioni non sono state affrontate nei gradi di merito.
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