Cassazione Civile, Ordinanza n. 12526/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica contro il provvedimento con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi all'avvocato nominato difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 fosse stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. La Procura ha ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata del SICID non provasse l'avvenuta comunicazione nelle forme di rito; inoltre ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che erroneamente fosse stato posto a suo carico l'onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo la decisione del Tribunale conforme alla giurisprudenza di legittimità. Ha però fondato la conferma dell'inammissibilità dell'opposizione su una ratio in parte diversa: l'opposizione era comunque tardiva perché proposta ben oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione previsto dall'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 quando non intervenga comunicazione del provvedimento. Poiché il decreto di liquidazione risaliva al 15 febbraio 2018 e l'opposizione era stata proposta il 1 ottobre 2020, il termine perentorio era già decorso. La Corte non ha disposto sulle spese, sia perché il ricorso era stato proposto dal pubblico ministero, sia perché gli intimati non avevano svolto attività difensiva; ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
il rimedio oppositivo è soggetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. quando non risulti una comunicazione rituale del provvedimento.
termine lungo prescritto per le impugnazioni
si applica anche all'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002; la tardività va valutata a prescindere dalla discussione sulla validità o effettività della comunicazione, se il ricorso è proposto oltre il termine perentorio.
violazione e falsa applicazione
la doglianza è stata ritenuta non idonea a scalfire la ratio della decisione, poiché la tardività discende comunque dal decorso del termine lungo.
violazione e falsa applicazione
la censura sull'onere della prova non incide sull'inammissibilità dell'opposizione, che resta ferma per il decorso del termine lungo.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
raddoppio del contributo unificato
non trova applicazione nei ricorsi proposti dal pubblico ministero.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in assenza di rituale comunicazione del provvedimento, è soggetta al termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.
- La tardività dell'opposizione può essere dichiarata anche prescindendo dalla questione della validità o dell'effettività della comunicazione, quando risulti comunque che il rimedio sia stato proposto oltre il termine perentorio applicabile.
- La mera contestazione della mancata comunicazione o dell'erronea ricostruzione della sua data non è sufficiente a evitare l'inammissibilità se l'opposizione risulta comunque proposta oltre il termine lungo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti per mutarne l'orientamento.
- Nei ricorsi proposti dal pubblico ministero, non si applica il raddoppio del contributo unificato e non si dispone la condanna alle spese, anche in caso di soccombenza, ove gli intimati non abbiano svolto difese.
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